Puntuale, l’Agenzia, con la risoluzione n. 32 del 24 giugno 2022 mette in pista il nuovo codice tributo “Z165” e rinomina il già esistente “Z164”, che imprese e professionisti localizzati nelle Zone franche urbane delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessate dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, dovranno indicare nel modello F24 per continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali già previste a loro favore e prorogate dal decreto “Agosto” anche con riferimento agli anni 2021 e 2022 (articolo 57, comma 6, Dl n. 104/2020).
Al riguardo, il ministero dello Sviluppo economico, con il decreto direttoriale dello scorso 24 giugno, ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi agli sconti fiscali in relazione alle risorse stanziate per l’anno 2022. I nominativi dei beneficiari sono al tempo stesso comunicati dal Mise telematicamente all’amministrazione finanziaria insieme ai rispettivi dati identificativi, all’importo della somma riconosciuta a ciascuno e alle eventuali revoche anche parziali.
Professionisti e imprese possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile in compensazione all’interno del proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
L’importo assegnato può essere speso soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
A tal fine con la risoluzione odierna arriva il neonato codice tributo:
- “Z165” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
Per lo stesso scopo cambia nome anche il codice tributo:
- “Z164” già istituito con la risoluzione n. 47/E del 13 luglio 2021, ridenominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
I due identificati trovano posto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia precisa che in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, saranno verificati sia la presenza dei contribuenti nell’elenco approvato dal Mise che la correttezza della somma utilizzata.
fonte fiscooggi.it