Agevolazioni Zes per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, per la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Tassazione agevolata preclusa nel caso in cui l’immobile sia acquistato da una società appartenente allo stesso gruppo. Sconto fiscale cumulabile al bonus Mezzogiorno riconosciuto per lo stesso investimento, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 332 del 21 giugno 2022 ad altrettanti quesiti dell’istante.
La società istante intende effettuare investimenti nel settore del magazzinaggio e del deposito di merci in area Zes e chiede tre delucidazioni sull’argomento.
Con il primo quesito fa presente che il bonus Mezzogiorno, nel caso di investimenti nelle Zone economiche speciali, è applicabile, dopo le modifiche apportate alla disciplina, anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti e chiede se e se ciò valga anche per la costruzione di immobili strumentali ex novo o per i lavori di adeguamento, ristrutturazione o riqualificazione energetica di edifici già esistenti.
Il secondo quesito riguarda la possibilità, per un’azienda, di beneficiare del credito d’imposta Zes quando l’immobile è ceduto da un’azienda a un’altra impresa nella quale partecipano gli stessi soci persone fisiche.
L’ultimo quesito concerne la possibilità di cumulare, per l’acquisto di celle frigorifere, le agevolazioni Zes e il bonus beni strumentali previsto dalla legge di bilancio 2021.
Puntuale l’Agenzia risolve i dubbi facendo esplicito riferimento alla normativa che in questo caso riguarda le misure adottate per favorire lo sviluppo degli investimenti in alcune aree del Mezzogiorno e la possibilità di istituire Zone economiche speciali all’interno delle quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del Dl n. 91/2017.
Tra i benefici previsti è applicabile anche il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge di stabilità 2016, per l’acquisto di beni strumentali, esteso poi anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti e, dal 1° maggio 2022, all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia, tornando al quesito dell’istante, la società può beneficiare del bonus Zes per i terreni acquistati e per la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali effettuati dal 1° maggio 2022, mentre fino al 30 aprile 2022 potrà usufruire del regime di favore esclusivamente per l’acquisto di immobili.
Trasferendoci al secondo quesito, le Entrate chiariscono che le agevolazioni Zes non sono ammissibili se il trasferimento degli immobili strumentali, all’interno dell’area speciale, avviene tra società con rapporti di controllo e/o di collegamento come nella vicenda descritta. La norma agevolativa stabilisce, infatti, che la tassazione di favore presuppone l’assenza di rapporti tra acquirente e cedente.
L’ultimo quesito concerne la possibilità di cumulare le agevolazioni Zes al bonus Mezzogiorno per l’acquisto di beni strumentali e, nel caso specifico, di celle frigorifere. Il credito di imposta per gli investimenti nel Sud è cumulabile, nei limiti degli aiuti di Stato e de minimis, ad altre agevolazioni previste per l’acquisto degli stessi beni a patto che il credito non superi il costo sostenuto. La stessa regola vale anche per le agevolazioni Zes. In conclusione, considerato che la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è applicabile anche agli investimenti nelle Zone a economia speciale e che, quindi, non è esclusa la cumulabilità delle due agevolazione, nel rispetto delle condizioni stabilite, l’Agenzia ritiene che l’impresa possa usufruire di entrambi i benefici a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
fonte fiscooggi.it