Tra i vari adempimenti, fiscali e non, in ripresa il 22 agosto per fine vacanze, c’è quello che consente, ai cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), di essere esonerati dal pagamento del Canone Tv. Per ottenere l’agevolazione, gli stessi devono presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva, disponibile sul sito dell’Agenzia con le relative istruzioni di compilazione, attraverso la quale si attestano il possesso dei requisiti.
In particolare, la scadenza riguarda coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, in relazione al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento del settantacinquesimo anno d’età sia è avvenuto nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 luglio). L’esonero abbraccia l’intero anno solo se i 75 anni sono scoccati entro il 31 gennaio dello stesso anno.
Con la dichiarazione sostitutiva, l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, che ha introdotto l’agevolazione, relativamente ai dati anagrafici e di residenza, al numero di abbonamento alla Rai, nonché all’indicazione dell’anno per cui si chiede l’esonero. Inoltre, il contribuente deve comunicare se è coniugato o meno. Nel primo caso, deve indicare il codice fiscale del coniuge convivente e dichiarare che la somma dei redditi “coniugali”, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di reddito massima fino alla quale è riconosciuta l’agevolazione.
L’agevolazione spetta per uno o più apparecchi presenti nell’abitazione di residenza, è invece esclusa nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
Coloro che già beneficiano dell’esenzione dal pagamento del Canone Tv, se le condizioni di esonero permangono, non sono tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione. Se, invece, i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva svaniscono, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario comunicare la variazione dei presupposti nella sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva.
Per i potenziali esonerati, che versano il canone direttamente in bolletta, è sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone Tv non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
I cittadini che hanno pagato, pur essendo in possesso dei requisiti, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello che può essere trasmesso anche online – indicando la causale 1.
La dichiarazione sostitutiva può, alternativamente, essere spedita a mezzo servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle entrate – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando la copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate sul territorio; oppure trasmessa, dopo essere stata firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
fonte fiscooggi.it