Una società che organizza convegni in ambito sanitario, sia in Italia che all’estero, non dovrà applicare la ritenuta d’acconto nella misura del 30% ai compensi erogati ai relatori non residenti che, a causa del Covid-19, partecipano ai congressi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese. Parimenti le slide preparate dagli stessi relatori che vengono cedute alla società istante a fronte di un corrispettivo, non assumono rilevanza fiscale in Italia in quanto le informazioni contenute non sono suscettibili di quello “sfruttamento economico” da parte di chi li utilizza, che giustifica l’applicazione della ritenuta (articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir). È la sintesi della risposta n. 266 del 17 maggio 2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante precisa, fra l’altro, che i relatori percepiscono un compenso onnicomprensivo accreditato sul loro conto corrente e che a volte, per gli eventi organizzati in Italia, è previsto l’intervento in presenza sul territorio italiano del relatore e la proiezione delle slide già acquistate in precedenza.
L’Agenzia ricorda la normativa sulla tassazione dei compensi che prevede l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 20% per “i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico” esercitati nel territorio dello Stato, che diventa del 30% se le somme sono erogate a soggetti non residenti (articolo 25, comma 1 e 2 del Dpr n. 600/1973).
La normativa quindi prevede l’applicazione una ritenuta per i soggetti non residenti, sia titolari che non di partita Iva, solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano. Di conseguenza, precisa l’Agenzia, l’istante non dovrà applicare la ritenuta del 30% ai compensi corrisposti ai relatori stranieri che partecipano al convegno sanitario da remoto restando quindi fisicamente nel loro Paese.
Riguardo al secondo quesito volto a chiarire se le slide prodotte dai relatori nell’ambito della partecipazione al convegno debbano scontare la ritenuta al 30% perché economicamente utilizzabili, l’Agenzia chiarisce che la rilevanza fiscale indicata dall’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir si verifica quando a fronte dello sfruttamento delle informazioni il fruitore ne ricava un beneficio e provvede alla conseguente erogazione delle royalties, come chiarito anche dal commentario Ocse. Tuttavia nel caso in esame, anche dalla documentazione integrativa fornita dall’istante, i relatori non diffondono un know-how passibile di utilizzo economico da parte di terzi, ma si limitano a fornire una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata dal soggetto non residente.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che la ritenuta sui compensi o corrispettivi erogati ai relatori titolari o no di partita Iva si applichi solo nel caso in cui l’attività congressuale sia svolta in Italia.
fonte fiscooggi.it