L’attività di trasmissione di ordini e vendita B2C di omaggi floreali, piante, frutta, vini o alimenti confezionati, sia in Italia che all’estero, attraverso cui l’istante riceve l’ordine on line dal cliente, lo trasmette a un fiorista che consegna i fiori, o il bene acquistato, al destinatario indicato dallo stesso cliente, non è soggetto all’obbligo di emissione di fattura in quanto equiparata alla vendita per corrispondenza. L’emissione del documento contabile, quindi, avviene solo su richiesta del cliente. È la sintesi della risposta n. 416 dell’Agenzia del 5 agosto.
L’operazione di vendita effettuata dall’istante si può considerare una transazione di “commercio elettronico indiretto”, con ordini, pagamenti e stipule interamente realizzati on line e consegna dei beni, invece, eseguita fisicamente dal fiorista incaricato (vedi anche risoluzione n. 312/2008 e n. 133/2004).
L’Agenzia quindi rileva in primo luogo che per questo tipo di operazione non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Parimenti l’operatore è esonerato anche dall’obbligo di certificazione e invio telematico dei corrispettivi, a cui potrà ricorrere solo su base volontaria (articolo 1, comma 3 del decreto del Mef del 10 maggio 2019). Se l’operatore sceglie l’esonero da tale obbligo dovrà procedere comunque all’annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24 Dpr n. 633/1972).
In conclusione la cessione dei beni forniti dall’istante tramite sito internet o canali online con consegna fisica della merce da parte del fiorista da lui incaricato può essere assimilata alle vendite per corrispondenza le quali, ai fini Iva, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, a meno che non lo richieda il cliente, né all’obbligo dello scontrino o della ricevuta fiscale ma dovranno semplicemente essere annotate nel registro, secondo le previsioni dell’articolo 24 del decreto Iva (vedi anche risoluzione n. 274/2009 e risposta n. 198/2019).
fonte fiscooggi.it