Un ricorso per sequestro giudiziario non può essere trascritto ai sensi del n. 7 dell’articolo 2652 cc (che prevede la trascrizione delle domande giudiziali con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte) perché il testo di tale numero, come quello degli altri numeri dello stesso articolo, è inequivocabilmente riferito esclusivamente alle domande introduttive di una causa di merito destinata a concludersi con la pronuncia di una sentenza.
Nel caso specifico, inoltre, il ricorrente non ha necessità di trascrivere il ricorso in quanto ha già trascritto l’accettazione dell’eredità contesa e in quanto, per l’ipotesi che fosse necessario, disporrebbe di 5 anni di tempo per curare la trascrizione prevista dall’avanti menzionato n. 7 dell’articolo 2652 del codice civile.
A stabilirlo è il decreto del Tribunale di Firenze dell’11 agosto 2022 – cron. n. 69/2022, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la riserva apposta dal Conservatore dei registri immobiliari di Firenze alla trascrizione di un ricorso per sequestro giudiziario.
La vicenda
Una ricca signora fiorentina istituisce erede del suo cospicuo patrimonio una fondazione che persegue fini umanitari.
La fondazione provvede ad accettare con atto notarile l’eredità e a trascrivere tale accettazione.
Successivamente salta fuori un secondo testamento a tenore del quale è erede un soggetto diverso dalla fondazione. Anche il secondo soggetto provvede ad accettare con atto notarile l’eredità e a trascrivere l’accettazione.
A questo punto la fondazione chiede in via cautelare il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell’eredità, quale attività difensiva propedeutica alla successiva proposizione dalla domanda di impugnazione dell’acquisto a causa di morte di quello che ritiene essere un falso erede
La domanda di impugnazione dell’acquisto a causa di morte dell’erede ritenuto falso è certamente trascrivibile ai sensi del n. 7 dell’articolo 2652 cc, ma la fondazione volendo beneficiare immediatamente delle risultanze dei registri immobiliari chiede subito la trascrizione del ricorso per sequestro giudiziario.
La fondazione sa che la trascrizione di tale ricorso non è espressamente prevista, ma sostiene che – essendo il ricorso strumentale rispetto alla domanda di impugnazione dell’acquisto a causa di morte dell’erede ritenuto falso – non possono ritenersi sussistere ragioni ostative alla sua immediata trascrizione ai sensi del più volte citato n. 7 dell’articolo 2652 del codice civile.
Il Conservatore ritiene invece che il ricorso per sequestro giudiziario non possa rientrare nella previsione della norma invocata che non contempla la trascrizione delle richieste di misure cautelari.
A fronte dei dubbi manifestati dal Conservatore, la fondazione ne chiede, ai sensi dell’articolo 2674-bis cc, la trascrizione con riserva e poi propone reclamo al Tribunale.
La decisione del Tribunale di Firenze
Per comprendere la complessa ed estremamente delicata questione giuridica oggetto della decisione è necessario innanzi tutto accennare alla funzione del sequestro giudiziario ed esaminare il testo del n. 7 dell’art. 2652 cc.
Le misure cautelari sono dei provvedimenti giudiziali il cui scopo è evitare che nel tempo necessario per lo svolgimento di un processo vengano pregiudicate le finalità che con il suo svolgimento si perseguono.
Un provvedimento cautelare non risolve una controversia (ad esempio non stabilisce chi, tra due soggetti che si affermano eredi, è l’erede vero), a tal fine è necessaria una sentenza, ma consente che la sentenza che deciderà la controversia possa trovare effettiva attuazione (ad esempio consente al vero erede di diventare titolare dei beni ereditari impedendone la dispersione nelle more della decisione). Esiste, insomma, un rapporto di strumentalità tra le misure cautelari e le sentenze di cui tendono a garantire l’effettiva attuazione.
Il sequestro giudiziario è una tipica misura cautelare, che può essere richiesta, come avvenuto nel caso oggetto della decisione, quando è controversa la proprietà di taluni beni ed è opportuno, durante lo svolgimento del processo, provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea (n. 1 dell’articolo 670 cpc).
Con il provvedimento si impedisce che possano essere alienati i beni mobili (che devono essere consegnati al custode nominato dal giudice), ma non si impedisce che possano essere compiuti atti di alienazione degli immobili, per la cui circolazione non rileva il possesso, ma le risultanze dei registri immobiliari.
Il sequestro giudiziario dei beni ereditari richiesto dalla fondazione avrebbe impedito al presunto falso erede di disporre dei numerosissimi beni mobili di gran valore compresi nell’eredità, ma non gli avrebbe impedito di disporre dei beni immobili.
Per questo motivo la fondazione ha cercato di ottenere la trascrizione del ricorso per sequestro giudiziario e a tal fine ha sostenuto che il ricorso era strumentale alla successiva domanda giudiziale di impugnazione dell’acquisto ereditario da parte di chi sosteneva essere un erede falso.
Il n. 7 dell’articolo 2652 cc, come tutti i numeri di tale articolo, si compone di due parti: nella prima parte sono indicate delle domande giudiziali soggette a trascrizione e nella seconda parte sono illustrati gli effetti che la trascrizione delle domande giudiziali indicate nella prima parte produce.
Il testo dispone che si devono trascrivere “le domande con le quali si contesta il fondamento, di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario”.
La prima parte della norma, per quanto qui di interesse, è chiara nell’ammettere la trascrizione delle domande giudiziali con cui si contesta un acquisto ereditario.
Più complessa è la previsione della seconda parte, che inizia facendo “Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534”. Tali norme, in estrema sintesi, dispongono che se l’erede vero trascrive prima di chiunque altro la sua accettazione dell’eredità si pone al riparo da qualunque atto di disposizione compiuto da chi erede vero non è, e diretto a sottrargli i beni ereditari, in quanto tali atti non saranno a lui opponibili.
È chiaro, quindi, che la previsione della seconda parte del n. 7 può trovare applicazione solo se colui che afferma di essere l’erede vero non ha trascritto tempestivamente la sua accettazione dell’eredità.
In tal caso, tuttavia, colui che afferma di essere l’erede vero ha 5 anni di tempo per trascrivere utilmente la domanda giudiziale di impugnazione dell’acquisto di chi egli afferma non essere erede vero (“… se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto …”), termine che inizia a decorrere dalla data in cui tale secondo soggetto ha trascritto la sua accettazione dell’eredità contesa.
Tornando al caso oggetto della decisione, è a questo punto chiaro che la fondazione non ha chiesto la trascrizione di una domanda giudiziale con cui si contesta il fondamento di un acquisto per causa di morte, ma di un ricorso volto a ottenere una misura cautelare propedeutica a tale domanda.
Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che tale atto non sia trascrivibile ai sensi del n. 7 dell’articolo 2652 cc in quanto il testo di tale numero, come quello di tutti gli altri numeri dello stesso articolo, è inequivocabilmente riferito esclusivamente alle domande introduttive di una causa di merito destinata a concludersi con la pronuncia di una sentenza. Ne resta quindi esclusa la possibilità di trascrivere la richiesta di una misura cautelare, qual è il ricorso per sequestro giudiziario.
L’Autorità giudiziaria ha altresì ritenuto che non vi è neppure la necessità di dover adottare come richiesto dalla reclamante, per esigenze cautelari, un’interpretazione della norma che, in ogni caso, non risulta in alcun modo plausibile alla luce del testo normativo, in quanto il sistema giuridico tutela in modo adeguato la sua posizione giuridica.
Infatti, per effetto della previsione del secondo e del terzo comma dell’articolo 534 del codice civile, alla fondazione, che ha trascritto tempestivamente la sua accettazione dell’eredità, sono inopponibili eventuali atti di disposizione compiuti dall’asserito falso erede.
Inoltre, come risulta dal testo della seconda parte del n. 7 dell’articolo 2652 cc, ove la fondazione avesse necessità di trascrivere la domanda di impugnazione dell’acquisto dell’asserito falso erede, avrebbe cinque anni di tempo (decorrenti dalla data di trascrizione della seconda accettazione di eredità) per trascriverla, il che rende evidente che non vi è necessità di un’immediata trascrizione del ricorso per sequestro giudiziario.
Alla luce delle argomentazioni avanti esposte il Tribunale di Firenze ha quindi rigettato il reclamo proposto dalla fondazione.
fonte fiscooggi.it