E’ stato aperto il canale telematico per l’invio delle domande di contributo per i ristori a favore degli enti del Terzo Settore, concessi dal decreto Ristori.
Le istanze potranno essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile sul Portale Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/) entro e non oltre l’11 dicembre 2021.
L’articolo 13-quaterdecies del decreto Ristori (Dl n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020) ha istituito, a sostegno degli enti del Terzo settore danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021.
Le risorse sono state successivamente incrementate per l’anno 2021:
– di 100 milioni di euro dal decreto Sostegni (articolo 14, comma 1, decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69);
– di 60 milioni di euro dal decreto Sostegni bis (’articolo 1-quater, decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), di cui 20 milioni di euro destinati a enti non commerciali (titolo II, capo III, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
E’ demandato ad un decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni e le Province autonome.
Il Decreto interministeriale, adottato il 30 ottobre 2021 e pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro lo scorso 26 novembre, individua i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 210 milioni di euro. Con separato decreto saranno disciplinati i criteri di ripartizione dei restanti 20 milioni di euro destinati agli enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In attuazione del summenzionato decreto interministeriale, è stato emanato il decreto direttoriale n. 614 con il quale è stato adottato l’Avviso 2/2021 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.
Possono presentare domanda di contributo le:
– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (legge 11 agosto 1991, n. 266);
– associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) iscritte nella relativa anagrafe.
N.B. L’iscrizione nei registri deve essere anteriore al 25 dicembre 2020 e risultare alla data di presentazione dell’istanza.
Gli enti su elencati devono inoltre:
– aver cessato o ridotto nel corso dell’anno 2020 l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza dell’emergenza a da COVID-19;
– essere ricompresi nei codici ATECO riportati dal decreto interministeriale e allegati anche all’Avviso 2/2021.
Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica denominata “Ristori Enti Terzo Settore” e disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 8.00 del 29 novembre 2021 fino alle ore 23.59.59 dell’11 dicembre 2021.
Le APS nazionali possono presentare le istanze anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro. Le ODV-APS e ONLUS- iscritte nei registri regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano presentano invece le proprie istanze direttamente.
Alla piattaforma si accede con credenziali SPID personali o CIE del Legale Rappresentante dell’ETS.
iascun ente può presentare una sola istanza di contributo indipendentemente dall’iscrizione in diversi registri.
Per assicurare una ripartizione omogenea delle risorse assegnate (ammontanti a 210 milioni di euro), il contributo viene assegnato a ciascun ente sulla base del numero delle domande ammesse (secondo la formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse).
Il massimale di contributo assegnabile a ciascun ente è comunque di 5.000 euro.
Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari superiore a 100.000 euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del 30%.
Una volta scaduto il termine di presentazione delle istanze, il Ministero del Lavoro avvia una prima fase di controllo preventivo sulla sussistenza del requisito di iscrizione dell’ente in uno dei registri attualmente vigenti.
Sulla base delle istanze caricate sulla piattaforma elettronica, il Ministero del Lavoro compila gli elenchi che trasmette, entro il 14 dicembre 2021, alle Regioni e Province Autonome e all’Agenzia delle Entrate, per effettuare il controllo di iscrizione nei relativi registri e nella corrispondente Anagrafe delle Onlus.
Le Amministrazioni, terminato il controllo, trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 23 dicembre 2021, gli esiti delle verifiche effettuate.
Decorso il termine suindicato senza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia ricevuto integrale riscontro dalle Amministrazioni, le istanze presentate si intendono comunque accolte.
N.B. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (e loro articolazioni territoriali e i circoli affiliati) la verifica del possesso del requisito soggettivo avviene automaticamente all’atto del caricamento dell’istanza sulla piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore”.
Il Ministero del Lavoro carica nella piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore” gli elenchi degli enti che hanno superato la prima fase, quantificando l’importo spettante a ciascuno di essi.
Successivamente all’erogazione del contributo le singole Amministrazioni erogatrici svolgono controlli a campione nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari.
I controlli sono diretti ad accertare la veridicità degli ulteriori elementi dichiarati nell’istanza (volume delle entrate; coerenza dell’attività pregiudicata dalla situazione pandemica con l’oggetto sociale risultante dallo statuto dell’ente; rispetto del divieto di cumulo).
In caso di accertata indebita percezione – totale o parziale – della misura, le amministrazioni erogatrici del contributo provvederanno al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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