È “6977” il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 26 dell’8 giugno 2022, che le imprese produttrici di videogiochi di “valore culturale” e made in Italy dovranno indicare nel modello F24 per usufruire, soltanto in compensazione, del credito d’imposta pari al 25% del costo di produzione del videogame e fino a un milione di euro.
Il bonus rientra nel perimetro del tax credit introdotto dall’articolo 15 della legge n. 220/2016 destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Il credito d’imposta, in via generale, non deve essere inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione delle opere agevolabili.
Per quanto riguarda i videogames, le modalità applicative del beneficio sono state definite con il decreto 12 maggio 2021 del ministro della Cultura, di concerto con il Mef .
La direzione generale Cinema e Audiovisivo comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 5 di ogni mese, i dati delle imprese a cui è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi e le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate nello stesso mese.
Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Il codice tributo “6977”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, trova posto nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione degli F24 presentati, verifica che i contribuenti che utilizzano il bonus siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla direzione generale Cinema, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo riconosciuto.
fonte fiscooggi.it