La società titolare del credito d’imposta concesso dal decreto “Rilancio” (articolo 28 del Dl, n. 34/2020) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, può compensarlo anche se a suo carico sono iscritti a ruolo debiti tributari. Con la risposta n. 331 del 21 giugno 2022, l’Agenzia ribadisce che, per i crediti aventi natura agevolativa, il divieto di compensazione, previsto dall’articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010, non scatta.
Non è la prima volta che l’amministrazione afferma questa tesi. Già con la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, infatti, ha chiarito che dal divieto di compensazione “sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso”. In sostanza, i crediti d’imposta per cui opera il divieto sono solo quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto.
Tale chiarimento è stato, in seguito, riproposto con la risposta n. 451/2021. In questa occasione, l’Agenzia ha nuovamente precisato che “il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
Tanto ricordato, la risposta va da sé e, come premesso, la società istante, pur avendo debiti tributari iscritti a ruolo, potrà compensare il suo credito d’imposta derivante dal pagamento di canoni di locazione per immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, che hanno natura agevolativa.
fonte fiscooggi.it