L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 797 dell’1 dicembre, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, con riferimento al caso specifico dell’utilizzo in compensazione dell’ammontare del credito non fruito.
Il chiarimento è stato reso ad una società che, il 14 ottobre 2020, ha acquistato da un’altra società, appartenente allo stesso gruppo, il credito di imposta previsto all’articolo 28 del decreto “Rilancio”.
Si tratta del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, versati, dai titolari dei relativi contratti, nel periodo in cui le attività economiche hanno subìto lo stop causato dalla pandemia da Covid-19.
Tale tax credit è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale fase di emergenza (comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).
E’ da ricordare che, con la modifica del 28 gennaio 2021, è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo, identificato nella sua accezione di singola unità economica.
Con il successivo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021), la citata modifica del Quadro è stata recepita al livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è anche il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’articolo 28 del Dl n. 34 del 2020.
Facendo seguito ai chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo cui il tetto di 800mila euro previsto dal Temporary framework riguardava gli aiuti fruiti dal gruppo nel suo complesso, la società si era limitata a compensare solo una parte del credito acquistato, per non superare il suddetto limite e tener conto degli importi di misure emergenziali utilizzati dalle altre società del gruppo.
Con l’innalzamento, nel 2021, a 1,8 milioni di euro del limite degli aiuti del periodo temporaneo Covid-19, la società chiede all’Amministrazione finanziaria se sia possibile presentare un modello F24 a saldo zero, con indicazione del credito e delle somme compensate e con versamento della sanzione per la tardiva presentazione.
Il tutto per compensare l’eccedenza che non era stata utilizzata entro il 31 dicembre 2020, al fine di non superare il tetto allora vigente.
L’Agenzia delle Entrate – risposta n. 797/2021 – non ritiene condivisibile la soluzione proposta dalla società istante, ricordando come il tax credit in argomento, può beneficiare, come previsto dal Dl Sostegni, delle eccezioni alla disciplina generale sugli aiuti di Stato introdotte per far fronte alla crisi scaturita dalla situazione emergenziale e, in particolare, della modifica del Quadro del 28 gennaio 2021 con cui è stata aumentata la soglia dei contributi compatibili con il mercato interno da 800mila euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa.
Tuttavia, si rimanda a quanto specificato nella decisione della Commissione Ue “Aiuto di Stato SA.626668 (2021/N)”, secondo cui l’applicazione delle diverse soglie di compatibilità dipende dalla data di concessione dell’aiuto, se anteriore o successiva al 28 gennaio 2021.
L’Agenzia ricorda che l’aiuto di cui si discute risulta concesso “prima del 28 gennaio 2021”, con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro.
Inoltre, la stessa richiama anche il provvedimento direttoriale del 1° luglio 2020, riguardante la comunicazione delle cessioni dei tax credit affitti, che ha limitato temporalmente gli utilizzi dei crediti acquistati all’anno in cui è avvenuta la cessione.
Tale vincolo, secondo l’Agenzia, non ammette deroghe neanche nel caso in cui il mancato utilizzo sia dovuto ad un errore.
Pertanto, l’unica possibilità ammessa per l’istante, una volta appresa l’impossibilità di fruire interamente del credito acquistato, per non perdere la parte non compensata, sarebbe stata quella di cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione dell’impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi.
Dunque, cessione del credito sì, ma solo entro l’anno di acquisto.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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