Tassazione delle persone fisiche
Le persone fisiche domiciliate o residenti in Taiwan per almeno 183 giorni in un anno, anche non consecutivi, sono soggetti passivi dell’imposta sul reddito. Solo i soggetti residenti hanno diritto a determinate esenzioni e deduzioni, segnatamente spese mediche, costi per premi assicurativi (massimo 24.000 NT$, dollari taiwanesi), interessi passivi per i mutui accesi per acquistare la prima casa (massimo NT$ 300.000) o canoni corrisposti per la locazione di un immobile destinato ad uso abitativo (massimo NT$120.000), contributi erogati a enti caritatevoli ed una deduzione di natura personale per ogni contribuente pari a NT$124.000.
L’ordinamento prevede inoltre deduzioni per disabilità pari a NT$ 207.000, nonché per il costo delle tasse scolastiche dei figli a carico pari a NT$ 25.000, se iscritti alle scuole dell’obbligo riconosciute o all’università, mentre nessuna deduzione è riconosciuta a favore dei soggetti passivi non residenti. Sono altresì previste esenzioni di natura personale per ogni contribuente pari a NT$ 92.000, incrementata sino a NT$ 138.000, se il contribuente supera i 70 anni.
Il sistema tributario locale prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 18% sui redditi ivi prodotti da soggetti non residenti e da contribuenti residenti per più di 90 giorni ma meno di 183 giorni in un anno, senza avere riguardo al luogo dove l’emolumento è corrisposto.
L’imponibile è costituito da ogni reddito percepito e avente natura di salario, stipendio, onorario, provvigione, bonus, capital gain, benefici accessori ed indennità; dividendi, interessi, royalties originati da investimenti in Taiwan; canoni derivanti da proprietà sul territorio dello Stato; premi e compensi. Il sistema impositivo prevede l’applicazione di aliquote progressive secondo il seguente schema:
Reddito imponibile | Aliquota marginale |
Fino a NT$ 560.000 | 5% |
Da NT$ 560.001 a 1.260.000 | 12% |
Da NT$ 1.260.001 a 2.520.000 | 20% |
Da NT$ 2.520.001 a 4.720.000 | 30% |
Da 4.720.001 | 40% |
Tassazione delle persone giuridiche
Le persone giuridiche sono ivi residenti se costituite in Taiwan. Le entità residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti, mentre le società non residenti, con un legittimato rappresentante o fissa rappresentanza in Taiwan, scontano l’imposta soltanto sull’imponibile generato nello Stato e devono ottemperare i medesimi oneri fiscali delle persone giuridiche residenti.
L’aliquota ordinaria applicata è pari a 20%.
L’imponibile è determinato secondo le specifiche disposizioni locali, utilizzando il risultato di periodo come base su cui applicare le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dall’Income Tax Act. Le eventuali perdite possono essere utilizzate per abbattere l’imponibile e possono essere riportate in avanti per 10 esercizi, mentre il riporto all’indietro non è previsto in alcuna misura. Inoltre, il reddito percepito da società non residenti e prive di rappresentanza locale è assoggettato ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pattuita.
I dividendi ricevuti da soggetti passivi residenti e distribuiti da società residenti, non concorrono all’imponibile, mentre, i soggetti passivi non residenti subiscono una ritenuta del 21% sui dividendi percepiti, o una ritenuta inferiore, se convenzionalmente prevista.
Gli interessi sono sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con una aliquota del 10%, se il ricevente è un soggetto passivo residente, e del 20%, ovvero 15% se derivanti da obbligazioni e titoli a breve termine, se il ricevente non è residente in Taiwan.
Le royalties sono sottoposte a ritenuta del 10% per i residenti, e del 20% per i non residenti. Tuttavia, il licenziatario può convenire con l’autorità locale preposta Industrial Development Bureau per l’esenzione e tale procedura può essere applicata retroattivamente sino ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2011.
Delle aliquote più vantaggiose trovano applicazione qualora lo Stato di residenza del percettore dei redditi di origine finanziaria abbia stipulato un trattato contro le doppie imposizioni con Taiwan.
La Business Tax – BT
La Business Tax – BT è simile all’Imposta sul valore aggiunto ed assoggetta ad imposta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate sul territorio di Taiwan.
L’aliquota applicata è pari al 5%. Inoltre, sono assoggettate ad aliquota zero determinate operazioni, quali le esportazioni, e sono esenti alcune fattispecie come prestazioni di servizi sanitari, vendite di terreni, cessioni di determinati libri di testo e di opere di intelletto accademiche.
Gli istituti finanziari, alcuni ristoranti e le piccole imprese applicano una aliquota sui servizi che varia da 0% a 25% e le banche e le assicurazioni applicano una aliquota del 5%.
Gli oneri relativi alla presentazione del modello dichiarativo ed al pagamento devo essere assolti entro due mesi dal termine del periodo di riferimento e sono previste sanzioni per tardivi adempimenti. L’eventuale saldo a credito derivante dalla dichiarazione in cui la BT sugli acquisti è maggiore della BT sulle vendite può essere chiesto a rimborso.
L’ordinamento locale prevede la registrazione presso il National Taxation Bureau per ogni attività territorialmente localizzata in Taiwan, prescindendo dal valore del giro di affari.
Non è ammessa la tassazione di Gruppo.
Le altre imposte: la tassa sul lusso
La Luxury Tax ha l’obiettivo di far fronte alle speculazioni e prevede l’applicazione di una aliquota del 10% sulla vendita di determinati beni mobili, quali elicotteri di un valore superiore a NT$ 3 milioni, aerei privati, pellicce, avorio, coralli e yacht lunghi almeno 30,48 metri.
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica più alle cessioni immobiliari.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo di imposta coincide con l’anno solare.
Le persone fisiche residenti e gli individui presenti in Taiwan per più di 90 giorni l’anno, devono trasmettere la propria dichiarazione dei redditi ed estinguere il debito erariale entro il 31 maggio dell’anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il modello presentato. I contribuenti non residenti che soggiornano in Taiwan per meno di 90 giorni in un anno, non devono presentare la dichiarazione poiché il loro imponibile è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta operata dal sostituto e versata all’Erario. È prevista l’irrogazione di una sanzione pari all’1% dell’importo inevaso e calcolata ogni 3 giorni, sino al raggiungimento del 10% del valore non versato.
Le persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro l’ultimo giorno del quinto mese dell’anno seguente a quello cui si riferiscono i redditi dichiarati. Un acconto pari al 50% dell’imposta corrisposta l’anno precedente deve essere versato fra il 1° ed il 30 settembre del periodo di imposta in corso ed il saldo deve essere versato entro la data di trasmissione del modello dichiarativo, ovvero entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta dichiarato. È prevista una sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta, sino ad un massimo di NT$ 30.000, elevabile al 20%, sino ad un massimo di NT$ 90.000, se il contribuente non trasmette il modello a fronte di un remind inviato dall’autorità fiscale. Il tardivo pagamento è sanzionato all’1% dell’importo non pagato calcolato ogni 3 giorni, sino ad un valore pari al 10% dell’ammontare non versato. Gli interessi iniziano a maturare decorsi 30 giorni dalla data prevista per il pagamento e l’autorità fiscale può anche disporre la sospensione dell’attività sino al giorno del regolamento.
Il potere di verifica dell’autorità tributaria è di cinque anni che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.
Capitale: Taipei
Lingua officiale: cinese (ufficiale), taiwan, inglese
Moneta: nuovo dollaro di Taiwan
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Principali trattati stipulati con l’Italia: non è stato ratificato alcun accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali fra la Repubblica italiana e quella presidenziale di Taiwan perchè il territorio non gode ancora di un formale riconoscimento a livello diplomatico da parte dell’Italia quale autonoma entità politica. Nel 2015 l’Italia ha approvato una legge, la n. 62 del 7 maggio 2015, che contiene norme recanti il regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) Taiwan è stata confermata tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.
fonte fiscooggi.it