Possono accedere alla detrazione del 110%, per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni e sulle parti comuni del condominio, le persone fisiche che, con regolare contratto di locazione, detengono immobili residenziali, appartenenti a un unico compendio, di proprietà di un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza senza scopo di lucro.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 804 del 10 dicembre 2021
Il dubbio da risolvere è, appunto, di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (Ipab) senza scopo di lucro, che affitta abitazioni a canoni calmierati a persone bisognose.
L’Ipab intende effettuare interventi di risparmio energetico e antisismico su unità immobiliari appartenenti a un unico compendio, costituito in condominio, con prevalente destinazione abitativa. Gli appartamenti e i negozi di sua proprietà sonno locati a terzi.
L’istante vuole sapere se può applicare il Superbonus per i lavori programmati o, in alternativa, il bonus facciate, l’ecobonus e il sismabonus. Chiede, inoltre, se può optare per il cosiddetto “sconto in fattura” previsto dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
In caso di inapplicabilità delle detrazioni da parte dell’ente, l’istituto chiede se i locatari possano, singolarmente beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico (trainanti e trainati) effettuati sulle abitazioni e sulle parti comuni del fabbricato suddividendo, in quest’ultimo caso, le spese sostenute.
L’Agenzia delle entrate, dopo il consueto inquadramento normativo e di prassi necessario per individuare gli ambiti applicativi e i requisiti di accesso alla detrazione del 110% esclude che l’istante possa beneficiare del Superbonus. La disposizione, infatti, contiene un elenco tassativo dei possibili beneficiari dello sconto fiscale e tra questi non sono presenti le Ipab.
Non devono però rinunciare all’opportunità gli inquilini degli alloggi dell’ente. La risposta dell’Agenzia, al riguardo, richiama la circolare n. 24/2020 secondo cui anche le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni possono usufruire della maxi detrazione, ma soltanto per gli interventi effettuati su immobili “privati” e cioè non utilizzati per lo svolgimento dell’attività o della professione: in breve, a uso abitativo. Di conseguenza, sulla base dello stesso criterio logico, sono esclusi dal beneficio, sotto il profilo oggettivo, gli immobili non residenziali anche se di proprietà di contribuenti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
Per usufruire del taglio Irpef le persone fisiche devono possedere o detenere la casa, in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al loro inizio. In particolare, il beneficiario deve possedere l’abitazione in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.
Tornando all’interpello, quindi, l’istante non può applicare il Superbonus perché manca del requisito soggettivo, ma possono farlo i suoi inquilini in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari.
A tal fine è necessario il consenso espresso dell’ente proprietario e che siano i condòmini a sostenere le spese.
L’Agenzia aggiunge che l’accesso al bonus facciate, all’ecobonus e al sismabonus non è precluso agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (circolare n. 7/2021). In tal caso, se riscontrabili i presupposti previsti dalle rispettive disposizioni agevolative, è possibile optare, con riferimento ai suddetti interventi, per lo “sconto in fattura” disciplinato dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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