I compensi ai membri del consiglio di amministrazione della Onlus fanno saltare il calcolo “agevolato” dei limiti di spesa ammessi al Superbonus. Questo anche se gli stessi vi hanno rinunciato prima dell’inizio dei lavori e per tutta la loro durata. Lo sostiene l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 340 del 23 giugno 2022.
A porre il quesito è una Fondazione, che intende effettuare degli interventi edilizi, rientranti nella maxi agevolazione, su un complesso immobiliare di sua proprietà, adibito ad attività assistenziali istituzionali. A tal proposito, l’istante chiede se può calcolare i limiti di spesa ammessi al Superbonus con le modalità indicate dal comma 10-bis dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”, anche se i componenti del suo consiglio di amministrazione percepiscono compensi sulle attività svolte. Consapevole dei paletti fissati dalla norma di riferimento, la Fondazione sottolinea che gli stessi consiglieri, in vista dei lavori, vi hanno rinunciato dal 1° gennaio 2022. Pertanto, auspica una risposta positiva.
L’Agenzia ripercorre i tratti essenziali della disposizione coinvolta, cioè il comma 10-bis dell’articolo 119, in base alla quale l’applicazione dell’agevolazione in essa contenuta è subordinata alla sussistenza di due ineludibili condizioni:
– deve trattarsi di una Onlus, Odv o Aps che si occupa di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica
– gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021.
Con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» prevista dalla lett. a) del citato comma 10-bis, analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili, l’Agenzia ritiene che detta condizione debba sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e debba permanere per tutta la durata del periodo di fruizione del Superbonus.
Considerato che i componenti del consiglio di amministrazione al 1° giugno 2021 percepivano ancora i compensi di cui si parla, ne consegue, che la Fondazione non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinata dal comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”.
fonte fiscooggi.it