In caso di applicazione del “pro-rata” (articolo 19, quinto comma, Dpr n. 633/1972), l’opzione per lo sconto in fattura delle spese ammesse al Superbonus potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva (sconto “parziale”). L’affermazione è direttamente desumibile dal comma 9-ter, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, il quale richiama la specifica disposizione. Con riferimento, poi, all’Iva indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, il contribuente potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.
Inoltre, come si evince dalla lettura della norma, il nuovo comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 118 del 15 marzo 2022, fornita in merito a una richiesta di chiarimenti sulle modalità di quantificazione della quota di Iva indetraibile da considerare nel calcolo dell’ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus, nell’ipotesi di applicazione del “pro-rata” e di opzione per lo sconto in fattura (articolo 121, Dl “Rilancio”). In aggiunta, l’istante chiede se il nuovo comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” è applicabile in via analogica anche in caso di altre detrazioni, come ad esempio il bonus facciate, a cui, come anticipato, l’Agenzia risponde di no.
In particolare, l’amministrazione osserva, che tra le norme del decreto Iva richiamate dal comma 9-ter, vi è anche l’articolo 19, il quale, al quinto comma, nel disciplinare il “pro-rata” dispone, altresì, che, nel corso dell’anno, la detrazione Iva è “provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno”, in sede di dichiarazione annuale.
Quindi, per effetto dell’applicazione del “pro-rata”, al momento di emissione delle fatture, l’Iva non detraibile è determinata in via provvisoria, in quanto la reale entità non è ancora nota. Tale particolare è incisivo nel caso in cui il contribuente intenda optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore (articolo 121, Dl “Rilancio”). In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che nella circolare n. 24/2020, al paragrafo 7, ha precisato, che nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. A titolo esemplificativo, ciò comporta che a fronte di una spesa per interventi Superbonus di 10mila euro oltre Iva, il fornitore potrà applicare uno sconto “parziale” pari a 10mila euro, e lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11mila euro.
In relazione all’Iva indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, l’istante potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto, facendo valere una detrazione pari al 110% della quota di Iva indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico, come specificato nella stessa circolare n. 24/2020.
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