L’istante fallito non può fruire del “contributo Sostegni-bis” se già alla data di entrata in vigore del decreto risultava oggetto di procedura concorsuale per insolvenza. Il soggetto che ha percepito il beneficio non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 414 del 5 agosto 2022.
Il curatore fallimentare di una Srl in fallimento rappresenta che, nel 2021, la società presentava istanza volta ad ottenere il contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 1 Dl n. 41/2021 (“contributo Sostegni”), ricevendo il beneficio. Successivamente, sempre nel 2021, la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale competente.
A seguito dell’entrata in vigore del Dl n. 73/2021, la società percepiva il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, del citato Dl (“contributo Sostegni-bis automatico”), consistente in una somma pari al contributo Sostegni già percepito, erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, la società chiede se la condizione per cui il beneficiario non deve essere assoggettato a procedura concorsuale ai sensi del diritto nazionale, requisito di accesso precisato in via interpretativa dalla circolare n. 5/2021 relativa al solo contributo Sostegni, sia da considerarsi, requisito di accesso anche al contributo Sostegni-bis automatico.
L’Agenzia premette che l’articolo 1 Dl n. 41/2021 (decreto “Sostegni”), al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla pandemia, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
La circolare n. 5/2021, in proposito, precisa che l’agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. La circolare precisa anche che, tenuto conto delle differenze del contributo Sostegni rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 Dl n. 34/2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circolari nn. 15 e 22 del 2020.
Inoltre, nella circolare in questione, nella risposta al quesito 1.1, riguardante le imprese in liquidazione volontaria, è stato precisato, tra l’altro, che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento Ue n. 651/2014, purché non fossero soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non avessero ricevuto aiuti per il salvataggio (non rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (e fossero oggetto di un piano di ristrutturazione). In relazione al “contributo Sostegni” – continua la prassi di riferimento – la fruizione dell’agevolazione è consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale.
L’articolo 1, comma 1 Dl n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) riconosce, per le medesime finalità del decreto “Sostegni”, un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 Dl n. 41/2021, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. Il nuovo contributo a fondo perduto, continua la norma, spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 Dl “Sostegni”.
Nel caso in esame l’istante dichiara di aver ricevuto il contributo di cui al decreto Sostegni, dopo aver presentato apposita istanza nel presupposto di possedere i requisiti e, di aver ottenuto successivamente anche il contributo di cui al decreto “Sostegni-bis” sulla base di quanto disposto nel citato articolo 1, nonostante fosse stata dichiarata fallita in data antecedente all’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (26 maggio 2021).
Al riguardo, l’Agenzia richiama la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”). Nella comunicazione, si riporta che la Commissione considererà compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) Tfue aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate. L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già “in difficoltà” il 31 dicembre 2019, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18 regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Ue. In particolare, il predetto regolamento stabilisce che nella nozione di “impresa in difficoltà” rientrano anche le imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori.
I chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/2021, dunque, riprendono la regolamentazione comunitaria in materia di “aiuti di Stato”, confermando che presupposto per l’accesso ai contributi Covid sia che l’impresa richiedente non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale.
Alla luce di quanto sopra, risultando l’istante dichiarato fallito, non può fruire del contributo di cui all’articolo 1, comma 1 decreto “Sostegni-bis”, poiché già alla data di entrata in vigore della disposizione appena menzionata risultava “oggetto di procedura concorsuale per insolvenza”.
Inoltre, spiega l’Agenzia, si determinerebbe la medesima conclusione anche in relazione al contributo di cui al decreto “Sostegni”, qualora l’istante, comunque, fosse riconducibile alle “imprese in difficoltà”, nel senso disposto dalla disciplina comunitaria. In ogni caso, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (cfr. articolo 13 Dlgs n. 472/1997).
fonte fiscooggi.it