Con la risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” si applica agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter al comma 4-ter dello stesso articolo 119, precisa l’Amministrazione, comporta che l’aumento previsto del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus per interventi di efficienza energetica o antisismici, nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nello stesso comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi, riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura “piena” del 110 per cento.
In particolare, ricordiamo, che ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».
In sostanza, la norma prevede che, a determinate condizioni, la detrazione per Superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.
Per quanto di interesse, il comma 8-ter fa esplicito riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119, che regolano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Nel dettaglio, ricordiamo, il comma:
– 1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
– 4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al Dl n. 189/2016 e al Dl n. 39/2009 e nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza
– 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Per effetto di tale richiamo, l’Agenzia ritiene che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Al riguardo, detti contributi sono esclusi nei casi in cui:
– il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta
– il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
Infine, richiamano le guide dedicate “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%” e “Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici- quesiti e soluzioni” , l’Agenzia ricorda che ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, ossia la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno.
L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.
Ebbene, il comma 8-ter dell’articolo 119 non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi.
Considerato che la disposizione fa espresso richiamo agli «interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza», per individuare l’ambito territoriale occorre far riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del Dl n. 189/2016 (cosiddetti “Comuni fuori cratere”).
Riguardo alla condizione che «sia stato dichiarato lo stato di emergenza», è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
Infine, il richiamo contenuto nel comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» dello stesso articolo comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobiliari riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.