La società istante, una srl, nel corso del 2020 ha fornito servizi di consulenza di comunicazione ad una società cliente iscritta al registro speciale della camera di commercio delle “start up innovative”.
In relazione a tale prestazione, le due società, hanno stipulato un accordo di “work for equity”, in forza del quale la società interpellante ha ricevuto come corrispettivo della prestazione di servizi una quota di partecipazione della società committente di valore pari a quello del servizio fornito.
L’istante chiede se le prestazioni descritte rese nei confronti della start up innovativa debba concorrere o meno alla formazione del proprio reddito complessivo.
Le Entrate con risposta a interpello n 776 del 10 novembre 2021 chiariscono che in presenza di prestazioni di servizi in linea con determinati requisiti sotto descritti la società istante potrà beneficiare dell’agevolazione (ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012) con conseguente irrilevanza, ai propri fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.
L’agenzia innanzitutto ha ricordato che il decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto una serie di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, le cui modalità di attuazione sono state stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2019 e con decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.
Tra gli interventi previsti a favore delle start up innovative e degli incubatori certificati, il decreto legge n. 179 del 2012 prevede all’articolo 27 agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate detti “work for equity”.
In particolare, si dispone che “Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”.
Il successivo comma 5 dispone che ” Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili”.
La circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014,chiarisce che la disposizione in esame, al fine di garantire alle imprese start up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 10/E del 16 marzo 2005) e lo estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette imprese.
Il documento di prassi specifica che “tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari”.
La circolare precisa altresì che “Diversamente il regime fiscale di favore non si estende alla successiva disposizione degli strumenti finanziari ricevuti. Per effetto del comma 5 dell’articolo 27, infatti, “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili”.
In sostanza, il soggetto che apporta “opere e servizi, inclusi quelli professionali” ricevendo in cambio partecipazioni in start up innovative, sospende la tassazione di tale reddito fino al momento in cui effettuerà atti dispositivi della partecipazione.
Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 27, la disposizione di cui al comma 4 non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti.
Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare n. 16/E del 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.
Concludendo, in presenza di prestazioni di servizi in linea con i requisiti sopra descritti la società istante possa beneficiare dell’agevolazione, con conseguente irrilevanza, ai propri fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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