I dati del Mise più recenti, aggiornati al 1 ottobre 2021, confermano una crescita significativa di start-up innovative, anche nel periodo della pandemia. In pratica, tali società di nuovo conio, iscritte al registro delle imprese, sono state 540 in più rispetto al trimestre precedente, quindi +3,3% in termini percentuali. Si tratta di 14.032 entità, che rappresentano oramai il 3,6% di tutte le società di capitali di recente costituzione.
Se questo è lo scenario attuale, il primo passo nel processo di lancio e formazione di start-up e piccole e medie imprese innovative tramite il ricorso allo stimolo fiscale è da cercare nel decreto legge n. 179/2012, con cui il legislatore ha introdotto nell’ordinamento un quadro normativo certo di sostegno alla nascita e alla crescita di nuove imprese innovative, con l’esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile.
Lo Start-up Act italiano
Le misure contenute nel decreto consistono essenzialmente in agevolazioni fiscali e semplificazioni alla costituzione di tali società, il che comporta delle deroghe al diritto societario vigente. A queste misure s’aggiungono la riduzione degli oneri per l’avvio e per le assunzioni di personale, e ancora, agevolazioni fiscali ad hoc sugli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.
L’identikit d’una società innovativa
Le start-up e le Pmi innovative sono imprese di nuova costituzione, che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A questa tipologia d’impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono riconosciute, come detto, generose misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. In sostanza, una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi: è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio economico europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione; non distribuisce e non ha distribuito utili; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Questi i requisiti necessari, cui s’aggiungono ulteriori requisiti soggettivi e/o alternativi, tre, e di questi l’impresa deve possederne almeno uno. In pratica, si tratta di condizioni che identificano il carattere innovativo dell’attività. Una futura start-up innovativa deve, infatti, sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione, oppure, deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato in determinate misure alternative, e ancora, deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario. Ripetiamolo, 1 solo dei 3 requisiti soggettivi indicati bastano per promuovere la società al rango di start-up.
Modalità di costituzione digitale e gratuita
Dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una start-up innovativa in forma di srl con una nuova procedura:
- online, grazie alla firma digitale
- disintermediata (alternativa all’atto notarile)
- senza costi d’utilizzo.
Inoltre, dal 22 giugno 2017, le start-up costituite online possono usare la stessa procedura anche per le modifiche successive degli atti fondativi, mentre è garantita l’assistenza tecnica gratuita degli uffici Aqi (Assistenza qualificata alle imprese) e degli sportelli start-up delle Camere di commercio. Per avere una visione completa della normativa sulle start-up si consiglia di scorrere la guida ad hoc del Mise sulla strategia nazionale.
Un ponte di semplificazioni e stimoli fiscali, come volano di crescita delle società innovative italiane
Iniziamo dal primo decreto, il Dl 179/2012. Alle start-up innovative si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle società di comodo e in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% (articolo 26, Dl n. 179/2012).
Le stesse sono, inoltre, esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva (articolo 4, comma 11-novies, Dl n. 3/2015). Nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti opera l’esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti delle predette imprese (articolo 27, Dl n. 179/2012).
Sono previsti incentivi fiscali strutturali anche per l’investimento nel capitale di rischio delle start-up innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche: per le persone fisiche è prevista una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro. Per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa per un minimo di tre anni.
Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità, per le suddette categorie di imprese, di raccogliere capitale di rischio con modalità innovative, segnatamente attraverso portali online (crowdfunding). Tale modalità di raccolta di capitale, inizialmente riservata alle start-up e alle Pmi innovative, è stata estesa a tutte le Pmi (legge di stabilità 2017). Infatti, al fine di favorire gli investimenti in start-up, la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per le società quotate di acquisire le perdite fiscali di società start-up partecipate per almeno il 20%, a specifiche condizioni.
In seguito, il legislatore è intervenuto non solo implementando le misure a sostegno delle start-up innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una disciplina di sostegno alle Pmi innovative “più mature”, non iscritte al registro speciale delle start-up innovative (Dl n. 3/2015, successivamente modificato e integrato).
Il decreto legge “Rilancio” ha introdotto incentivi in regime de minimis all’investimento in start-up innovative. In alternativa alle ordinarie agevolazioni fiscali sugli investimenti delle persone fisiche, s’è così consentito di usufruire di una detrazione del 50% degli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative, ma per le sole imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. Tale detrazione è concessa ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013, a specifiche condizioni e nel limite massimo investito di 200mila euro in tre anni. Lo stesso regime agevolativo fiscale in regime “de minimis” è applicabile anche alle Pmi innovative.
Inoltre, l’articolo 14 del Sostegni-bis esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up e Pmi innovative, nonché le plusvalenze reinvestite nelle stesse, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo. La condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative e Pmi innovative, nonché siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e siano possedute per almeno tre anni.
Elenco della normativa sulle start-up innovative.
fonte fiscooggi.it