Le opere di riqualificazione e difesa del litorale e del relativo abitato di un Comune non sono riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente indicate nella legge n. 847/1964 o nel Testo unico sull’edilizia, circostanza che esclude l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10% sui relativi corrispettivi (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte terza, del Dpr n. 633/1972). È in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 183 dell’8 aprile 2022.
Il Comune istante dunque chiede la corretta qualificazione degli interventi da realizzare su un litorale in prossimità di un porto ai fini dell’eventuale fruizione dell’Iva al 10 per cento.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, le disposizioni contenute nel numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva che prevede l’aliquota ridotta nella misura del 10%, fra l’altro per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L.29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. Il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. La legge n. 847/1964 richiamata dal 127-quinquies) individua le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che l’articolo 16 del Testo unico sull’edilizia al comma 7 elenca gli interventi di urbanizzazione primaria, precisamente, strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Il comma 8 elenca poi gli oneri di urbanizzazione secondaria, cioè gli asili, le scuole materne e dell’obbligo, mercati, chiese, impianti sportivi, aree verdi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
Considerando che il citato numero 127-quinquies) della Tabella A, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972, richiama espressamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, potranno fruire dell’Iva ridotta unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nel citato articolo 4 della legge n. 847 del 1964. Inoltre, possono assoggettarsi alla medesima aliquota Iva del 10% cessioni, o prestazioni relative alla loro realizzazione, di altre opere o impianti assimilati, sulla base di una legge speciale, a quelli elencati nel citato punto 127-quinquies).
In conclusione l’Agenzia ritiene che le opere che il Comune istante deve realizzare, consistenti nella riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato, non sono riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847/2964 o nel Testo unico sull’edilizia e, di conseguenza, non possono fruire dell’Iva in misura ridotta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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