Messi a disposizione venti milioni di euro per gli operatori economici fermi a causa delle misure restrittive adottate per l’emergenza epidemiologica con il “decreto Natale”. A rifinanziare il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” e a sancire la sospensione di alcuni appuntamenti fiscali, l’articolo 1 del decreto legge n. 4/2022.
Ammonta, invece, a 40 milioni di euro lo stanziamento per i contributi a fondo perduto destinati alle attività di organizzazione di feste, catering per eventi, bar, ristorante, gestione di piscine, nel caso in cui lo scorso anno abbiano subìto una significativa contrazione dei ricavi. La norma di riferimento, in questo caso, è l’articolo 3, comma 2.
Il decreto “Sostegni-ter”, dunque, rifinanzia per il 2022 il fondo istituito dal “Sostegni-bis” (articolo 2, commi 1-4, Dl n. 73/2021) allo scopo di favorire la continuità delle attività economiche per le quali era stata disposta, tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento (25 luglio 2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
I soggetti beneficiari degli aiuti sono stati quelli esercenti, come prevalente, un’attività riferita ai codici Ateco indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021. Quest’ultimo ha dettato le modalità attuative della norma, individuando tra l’altro, oltre ai destinatari dell’agevolazione, l’ammontare della stessa, la procedura di accesso e la modalità di erogazione del contributo.
Le domande per il riconoscimento del Cfp andavano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate tra il 2 e il 21 dicembre scorsi, come stabilito dal provvedimento 29 novembre 2021, che ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza.
La nuova dotazione, invece, è destinata alle attività che alla data di entrata in vigore del “Sostegni ter” risultano chiuse a seguito delle limitazioni imposte dal “decreto Natale” (articolo 6, comma 2, Dl n. 221/2021). Tale provvedimento ha vietato, nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022, lo svolgimento di feste, eventi e concerti implicanti assembramenti in spazi aperti e ha sospeso, per lo stesso intervallo temporale, le attività praticate in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Per l’attuazione della norma è prevista l’applicazione di regole già vigenti, ossia le misure attuative disciplinate dal citato articolo 2 del “Sostegni-bis”.
Per gli stessi esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, è prevista un’ulteriore misura di favore: la sospensione di alcuni versamenti fiscali in agenda nel mese di gennaio 2022. Si tratta delle somme dovute all’erario a titolo di imposta sul valore aggiunto riferita al mese di dicembre 2021, nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef, effettuate in qualità di sostituti d’imposta. Eventuali importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso.
I pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere portati a termine in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, nuovi contributi a fondo perduto, con un tetto di spesa complessivo per il 2022 fissato a 40 milioni di euro, sono destinati ai soggetti già beneficiari nel 2021 di un’analoga misura introdotta dal “decreto Sostegni bis” (articolo 1-ter, Dl n. 73/2021). Si tratta delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Horeca (Hotellerie-Restaurant-Catering), cui, ora, sono stati aggiunti altri settori in difficoltà. La norma li individua precisando che devono svolgere, come prevalente, una delle attività identificate dai codici Ateco indicati nella sottostante tabella.
Accedono al Cfp i soggetti che nel 2021 hanno registrato una diminuzione dei ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Invece, per le imprese costituite nel corso del 2020, il confronto va effettuato avendo riguardo all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva e all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
In materia, ricordiamo che la norma originaria contenuta nel “Sostegni bis” demanda a un decreto interministeriale (Mise – Mef) la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle disposizioni introdotte, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, che, per l’anno 2021, è quantificato in 60 milioni di euro (40 milioni al settore del wedding; 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie; 10 milioni al settore dell’Horeca). Lo scorso 4 gennaio, una nota pubblicata sul sito del ministero dello Sviluppo economico ha comunicato che il provvedimento è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e che le imprese interessate potranno presentare domanda per l’attribuzione dei contributi all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti da un prossimo provvedimento della stessa Agenzia. Le somme spettanti saranno accreditate sul conto corrente indicato dal richiedente.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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