Dopo l’emanazione del Decreto legge n. 130 del 27 settembre 2021, (cosiddetto “Decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/2021, a fornire chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale.
Decreto energia, misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi
Il Decreto legge n. 130/2021, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede, in sintesi:
– l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
– la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);
– la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
– la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).
A seguito delle modifiche apportate anche dalla legge di conversione (Legge del 25 novembre 2021), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per specificare alcuni aspetti inerenti all’applicazione dell’aliquota Iva al 5% ai consumi di gas metano impiegato “per usi civili e industriali”.
Si tratta, in particolare, del beneficio di cui all’articolo 2, comma 1, del suddetto decreto “Energia”, che introduce nuove agevolazioni per le forniture di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 (quarto trimestre), sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
La disposizione, in sostanza, riduce temporaneamente al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione:
– sia per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento;
– sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.
Nella circolare vengono fornite, inoltre, anche indicazioni in merito alla distinzione fra “usi civili” e “usi industriali” del gas naturale destinato alla combustione.
L’Agenzia precisa che le definizioni di uso civile e uso industriale del gas naturale destinato alla combustione sono quelle fornite dall’art. 26 commi 2, 3 e 4 del Testo Unico delle Accise (TUA), ai fini dell’applicazione delle accise sul gas.
Nella circolare agenziale viene precisato che la temporanea riduzione di aliquota IVA non si estende al gas metano impiegato per autotrazione, né si estende al gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica.
Infatti, come emerge dall’articolo 26, comma 1, del TUA e dall’allegato I allo stesso, l’utilizzo del gas naturale per autotrazione nonché quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, nel contesto del sistema impositivo dell’accisa, si configurano come impieghi del tutto autonomi e differenziati rispetto all’impiego per gli usi civili e industriali ivi individuati, sottoposti ad accisa con applicazione di una propria aliquota; pertanto, l’agevolazione in oggetto per essi risulta esclusa.
Infine, precisa la circolare n. 17/E che l’aliquota agevolata del 5%, introdotta dal Decreto Energia, può riguardare anche gli impieghi di gas metano per combustione rientranti tra le esenzioni ai fini del pagamento delle accise (art. 17 del TUA) o tra gli utilizzi agevolati (art. 24 del TUA), purchè, come detto, circoscritti ai soli usi “civili” e “industriali”.
L’agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.
La disciplina ordinariamente vigente trova, invece, applicazione in relazione al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022 (fatta salva la previsione di nuove disposizioni agevolative).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.