La Ctr Abruzzo, con la sentenza n. 141 del 4 marzo 2022, ha chiarito che l’accertamento del maggior reddito ad una società di capitali a ristretta base partecipativa implica una presunzione (semplice) di distribuzione degli utili tra i soci, basata sulla partecipazione al capitale sociale, a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione. Nel caso di utili in nero, tale società può essere accostata ad una società di fatto e, quindi, sconta la stessa tassazione delle società di persone.
La vertenza originava da un accertamento del maggior reddito d’impresa a carico di una srl in liquidazione: l’avviso di accertamento era stato notificato al liquidatore, socio al 10%, ed era divenuto definitivo per omessa impugnazione. Preso atto della ristretta base azionaria societaria, l’ufficio aveva proceduto ad attribuire al socio, con partecipazione al capitale sociale pari al 90%, il maggior reddito accertato in capo alla società corrispondente alla sua quota di partecipazione, tenuto conto che i maggiori ricavi accertati in capo alla società di capitali con ristretta compagine sociale formata esclusivamente da persone fisiche devono essere imputati pro quota ai soci.
La Ctp di Chieti, adita dal contribuente, respingeva il ricorso avverso l’avviso di accertamento, evidenziando la definitività per omessa impugnazione dell’avviso notificato alla società e la conseguente presunzione che i maggiori ricavi accertati dovessero ritenersi, in difetto di rigorosa prova contraria, utili extra bilancio distribuiti ai soci della ristretta compagine sociale.
Proponeva appello il contribuente, sottolineando che la presunzione di distribuzione occulta degli utili accertati ai soci di srl a ristretta base societaria opererebbe solo in presenza di comprovata esistenza di disponibilità finanziarie corrispondenti al maggior reddito imponibile accertato in capo alla società, perché altrimenti la prova contraria non sarebbe possibile avendo ad oggetto la prova della inesistenza di un fatto. Inoltre, lamentava il contribuente, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della srl, mediante il quale veniva rideterminato un maggior reddito d’impresa, a cui si faceva riferimento nell’atto oggetto di contestazione, non sarebbe stato notificato al contribuente né allegato all’avviso di accertamento adottato nei confronti di quest’ultimo, che tra l’altro con la nomina dei liquidatori non aveva più poteri di amministrazione. Infine, secondo l’appellante, pur ammettendo l’automatismo della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società a ristretta base partecipativa, tali somme avrebbero dovuto essere depurate dalle imposte accertate in capo alla società medesima.
La Ctr abruzzese, nel respingere il gravame del contribuente, premette che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, quale quella di specie, implica una presunzione (benché semplice e non legale, a differenza delle società di persone, cfr. Cassazione n. 29231/2008) di distribuzione degli utili tra i soci, che si basa sulla partecipazione al capitale sociale, a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione; e tale presunzione determina che gravi a carico del singolo socio l’onere di fornire prova contraria, rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente siano stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cassazione n. 32959/2018). Detta presunzione – continua la Ctr – legittima, come avvenuto nel caso di specie, una attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi (cfr. Cassazione nn. 18032/2016 e 24535/2017). Inoltre, i criteri previsti per il temperamento della tassazione degli utili per evitare la doppia imposizione non possono trovare applicazione nel caso di utili “in nero” (cfr. Cassazione nn. 34282/2019 e 26317/2020).
Ciò posto, il Collegio abruzzese osserva che, per quanto attiene al caso di specie, in cui si discute solo della legittimità della ripresa nei confronti dei soci, appare convincente quella ricostruzione in giurisprudenza secondo cui la società a ristretta base azionaria, per gli utili in nero, può essere accostata ad una società di fatto, e, quindi, sconta la stessa tassazione delle società di persone.
Pertanto, dopo la verifica nei confronti della società con conseguente rideterminazione del reddito tassabile ed irrogazione delle imposte lrap e lva nei confronti di quest’ultima, è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci ai fini Irpef (cfr. Ctp Milano 801/2017).
Infine, quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento, la Ctr ribadisce che, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della srl ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento consequenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr. Cassazione nn. 21126/2020 e 4681/2021).
Quindi, nessun onere di allegazione sussisteva, da parte dell’ufficio, nonostante le eccezioni del contribuente.
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