Applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati per lavoratori dipendenti bloccati in smart working in paesi diversi dalle sedi lavorative ordinarie: continuano le risposte dell’Agenzia. Ecco l’ultimo interpello: una società multinazionale italiana chiedeva chiarimenti sull apossibile applicazione ad un suo dipendente del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il dipendente è un cittadino olandese, assunto come dirigente a Milano dal 2019 e iscritto all’Anagrafe della popolazione residente (Anpr) la cui famiglia è rimasta nei Paesi Bassi. L’Istante chiedeva, nello specifico:
1. – se per il lavoratore che, nel corso del periodo d’imposta 2020, ha trascorso all’estero più di 184 giorni, il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi sia comunque da considerare come reddito prodotto in Italia e beneficiare dell’agevolazione per gli impatriati nonostante il mancato rispetto del requisito della prevalenza dell’attività svolta in Italia
2. se, nel caso in cui il reddito derivante dall’attività svolta nei Paesi Bassi risultasse invece ivi imponibile, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, possa fruire del credito per le imposte estere, anche in caso di applicazione del regime degli impatriati. In tale ipotesi, verificandosi un concorso parziale alla formazione dell’imponibile, il credito per le imposte estere verrebbe calcolato ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR, con riduzione proporzionale alla misura ridotta del regime speciale per lavoratori impatriati dell’imposta estera recuperabile.
L’agenzia ricorda che il citato ” regime speciale per lavoratori impatriati” è stato oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019 e riepiloga i vari requisiti richiesti.
L’agenzia ritiene che l’agevolazione non sia applicabile considerato che i redditi non sono stati prodotti nel territorio dello Stato e che per il periodo di imposta 2020 l’attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente nel territorio dello Stato.
Invece se il reddito derivante dall’attività di lavoro dipendente prestato nei Paesi Bassi viene tassato nel paese secondo le prescrizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, potrà fruire del credito per le imposte estere.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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