Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di figli minorenni e persone di fiducia possono accedere ai servizi online dell’Agenzia in nome e per conto di persone impossibilitate a farlo direttamente o in difficoltà. Le modalità per richiedere e ottenere l’abilitazione all’area riservata del sito internet dell’Agenzia sono definite nel provvedimento 19 maggio 2022, firmato con relativi allegati e istruzioni dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. La procedura, disponibile dal 23 maggio sul sito internet dell’Agenzia, è stata messa a punto per agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere in prima persona tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi alle informazioni e ai servizi fiscali online, come consultare il cassetto fiscale e i dati ipotecari e catastali, richiedere il duplicato della tessera sanitaria, leggere le comunicazioni inviate dal Fisco, accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata, in una logica di semplificazione degli adempimenti senza recarsi in ufficio. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Come presentare la richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi
Il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale per ottenere l’abilitazione, in caso di prima richiesta, può inviare il “Modulo di richiesta abilitazione servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno” allegato al provvedimento odierno, compilato e sottoscritto con firma digitale, e trasmetterlo all’Agenzia delle entrate con la documentazione attestante la propria condizione, tramite i servizi online disponibili nella sua area riservata. Il modulo può essere inviato come documento informativo sottoscritto con la firma digitale del rappresentante oppure come copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma autografa, insieme alla documentazione attestante la propria condizione, tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sua area riservata.
La documentazione può essere trasmessa anche in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (Pec), inviato a una qualunque direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, se il modulo è redatto e sottoscritto su carta, può essere inviata la copia informatica per immagine di documento analogico (per esempio scansione), insieme alla copia del documento d’identità del tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale.
In alternativa, può recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale.
Se il provvedimento di nomina giudiziaria è un documento informatico firmato digitalmente dal giudice, il modulo di richiesta e lo stesso provvedimento possono essere trasmessi con un messaggio e-mail inviato all’indirizzo di posta elettronica di una direzione provinciale o di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. La richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice e-mail, fornendo gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta o allegando il provvedimento già depositato in ufficio e la copia del documento di identità del tutore, dell’amministratore di sostegno o del curatore speciale.
Il genitore può inviare il “Modulo di richiesta abilitazione servizi online per genitori”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, che contiene la dichiarazione sostitutiva (ai sensi del Dpr n. 445/2000) al fine di attestare la propria condizione di genitore, e la copia del documento di identità del minore.
Il modulo è sottoscritto con firma digitale del genitore e inviato tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze” disponibile nella sua area riservata. Se il modulo è redatto e sottoscritto su carta, lo stesso può essere inviato, con la medesima modalità, come copia per immagine di documento analogico (per esempio, una scansione) sottoscritto con firma autografa. La documentazione può essere trasmessa anche in allegato a un messaggio Pec inviato a una qualunque direzione provinciale dell’Agenzia. In tal caso, se il modulo e la dichiarazione sostitutiva sono redatti e sottoscritti con firma autografa su carta, gli stessi possono essere inviati come copia per immagine di documento analogico, insieme alla copia del documento d’identità del genitore.
In alternativa, il genitore può recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e consegnare il modulo corredato della copia di un documento di identità del minore.
Se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi precompilata l’anno precedente, utilizzando lo specifico servizio web disponibile sul sito dell’Agenzia, e se il figlio è ancora minorenne, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.
Per autorizzare una persona di fiducia il rappresentato deve compilare e sottoscrivere il “Modulo di conferimento/revoca della procura per l’accesso ai servizi online” per conferire al proprio rappresentante una procura speciale, ai sensi dell’articolo 63 del Dpr n. 600/1973, per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia. Ogni persona può designare un solo rappresentante e a sua volta ogni persona può essere designata al massimo da tre persone.
La procura potrà essere presentata dal rappresentato presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata oppure inviando la documentazione tramite Pec ad una Direzione Provinciale delle Entrate. Se invece il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, la domanda potrà essere presentata dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia, seguendo le indicazioni contenute nel fac-simile allegato al provvedimento.
La richiesta di disabilitazione delle autorizzazioni descritte può essere presentata da chiunque abbia interesse: per i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori occorre allegare la documentazione comprovante la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.
Quali servizi saranno accessibili dal rappresentante
Per utilizzare i servizi online per i propri rappresentati, una volta ottenuta l’abilitazione i rappresentanti e le persone di fiducia si identificano con le proprie credenziali e, dopo l’autenticazione mediante Spid, Cie o Cns, potranno scegliere se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato.
In quest’ultimo caso i rappresentanti potranno operare per diversi servizi online, come visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata o richiedere un duplicato della tessera sanitaria, ma anche accedere a molte delle informazioni disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, quali le consultazioni ipo-catastali, il cassetto fiscale, la stampa dei modelli F24, le ricevute dei pagamenti pagoPA, gli avvisi di regolarità e irregolarità e altre comunicazioni.
Di seguito riportiamo l’elenco completo dei servizi per cui è già prevista l’abilitazione di un rappresentante:
Categoria Dichiarazioni | Categoria Istanze |
Dichiarazione precompilata | Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale |
Categoria Consultazioni e Ricerca | Categoria Comunicazioni |
Cassetto fiscale (ad esclusione della sezione sulle scelte “2, 5, 8 per mille”) | Avvisi di irregolarità |
Fatturazione elettronica | Avvisi di regolarità |
Stampa modelli F24 | Altre comunicazioni |
Ricevute dei pagamenti pagoPA | Contatti |
Lista invii effettuati | Categoria Servizi di utility e verifica |
Ricerca ricevute | Controlla PIN |
Richiesta reinvio ricevute | Stato richiesta certificato |
Documenti da prelevare | Ripristina Ambiente |
Consultazioni ipo-catastali | |
Interrogazione del Registro delle Comunicazioni |
fonte fiscooggi.it