L’articolo 29 del Dl n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, seppure abbia previsto che l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto, non ha invece introdotto deroghe all’ordinaria disciplina in tema di notificazione postale degli avvisi di recupero tributario che, di conseguenza, possono legittimamente essere notificati dall’ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale.
Così si è espressa la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 23435 dello scorso 27 luglio, che ha confermato un principio sempre più consolidato presso il Giudice di legittimità.
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale l’atto “impoesattivo” con il quale erano stati accertati a suo carico maggiori redditi d’impresa.
Il verdetto di prime cure, sfavorevole all’interessato, veniva confermato dal Collegio regionale della Sicilia con sentenza n. 2630/08/2021 del 10 febbraio 2021, ove per quanto d’interesse in questa sede, veniva ribadita la regolarità della notifica dell’atto impositivo, contestata dal contribuente in quanto effettuata dall’ufficio in via diretta a mezzo del servizio postale.
Ricorrendo in sede di legittimità, la parte privata riproponeva la doglianza relativa all’asserito vizio della notificazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 14 della legge n. 890/1982 e 60 del Dpr n. 600/1973, nonché degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
In breve, secondo il ricorrente, la notifica dell’atto tributario doveva ritenersi giuridicamente inesistente perché effettuata da un soggetto non autorizzato dall’ufficio, ovvero tramite un agente postale e non da un messo notificatore speciale.
La pronuncia della Corte
La Corte suprema ha respinto il ricorso, affermando la piena legittimità dell’iter notificatorio utilizzato dall’ufficio e precisando che l’articolo 29, comma 1, lettera a), del Dl n. 78/2010 “nulla ha innovato riguardo alla notifica dell’atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la «concentrazione della riscossione nell’accertamento», che l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto c.d. impoesattivo”.
In particolare, si legge nella pronuncia in commento, nessuna modifica è stata apportata all’articolo 14 della legge n. 890/1982 “che continua a prevedere «la notificazione degli avvisi […] che per legge devono essere notificati al contribuente», «a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari», senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi”.
Osservazioni
La notificazione – vale a dire il procedimento, le cui forme e modalità sono prestabilite dalla legge, che si sostanzia in una serie di attività finalizzate a determinare la “conoscenza legale” di un atto in capo ad un soggetto specificamente individuato – è prevista da una pluralità di norme con riguardo a tutti gli atti attraverso i quali l’amministrazione finanziaria esplica la potestà impositiva nei confronti del contribuente.
La disposizione generale di riferimento in materia è costituita dall’articolo 60 del Dpr n. 600/1973, il quale al primo comma prevede che la notificazione è eseguita “secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile…”, con alcune modifiche ivi espressamente disciplinate.
Detto articolo 60 concerne essenzialmente le notificazioni eseguite in via “personale”, vale a dire quelle effettuate tramite un ufficiale notificatore, categoria che in ambito tributario ricomprende anche i messi comunali e i messi speciali autorizzati dell’ufficio finanziario (articolo 60, primo comma, lettera a), del Dpr n. 600/1973), nonché le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (settimo comma della norma in questione).
In materia tributaria, peraltro, in virtù di quanto previsto dall’articolo 14, primo comma, della legge n. 890/1982, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può avvenire anche a mezzo del servizio postale, con l’impiego di plico sigillato, e “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge”.
Al riguardo, la Corte suprema ha precisato che l’articolo 14 della legge n. 890 “consente in via generale la notifica diretta degli atti dell’Amm.ne Finanziaria mediante ricorso diretto, cioè senza l’intervento di ufficiali giudiziari o messi notificatori, al servizio postale” (Cassazione, n. 21797/2020) e che la facoltà di utilizzo di tale modalità di notificazione è operativa dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell’articolo 20 della legge n. 146/1998, che ha modificato in tali termini il ridetto articolo 14 (da ultimo, Cassazione, nn. 2365/2022, 35640/2021 e 14745/2021).
Tanto precisato, va ricordato che, relativamente agli accertamenti “esecutivi” o “impoesattivi” di cui all’articolo 29 del Dl n. 78/2010, era stata sostenuta la tesi secondo cui gli stessi dovessero essere portati a conoscenza dell’interessato esclusivamente attraverso le modalità di notificazione “personale”, vale a dire attraverso un pubblico ufficiale notificatore quale il messo comunale o il messo speciale autorizzato dell’ufficio.
Intervenendo sulla problematica, peraltro, la Cassazione (pronuncia n. 16679/2016) aveva smentito questa ricostruzione, riconoscendo invece la possibilità per l’ufficio di procedere anche mediante utilizzo diretto del servizio postale.
Sulla stessa linea interpretativa è successivamente intervenuta Cassazione con la decisione n. 38010/2021, ove si legge in particolare che “non può ritenersi che tale disposizione legislativa (il ridetto articolo 29 del Dl n. 78/2010, ndr) abbia un qualsiasi effetto abrogante dell’art. 14, legge 890/1982, che appunto prevede, senza alcuna distinzione tra gli atti ivi indicati, la facoltà degli Enti impositori di procedere alla notificazione a mezzo posta senza intermediazione alcuna, se non appunto quella dell’agente postale”.
L’ordinanza in esame ribadisce, dunque, una regola che appare consolidata sottolineando, ad ulteriore supporto del riferito quadro ermeneutico di nomofilachìa, che anche laddove l’articolo 29 richiamato letteralmente prevede che la notificazione a mezzo posta è consentita per gli atti “successivi” all’avviso di accertamento, tale disposizione non si pone su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui all’articolo 14 della legge n. 890/1982, ma, piuttosto, “rende evidente l’intento del Legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. “atti successivi” … è attribuita all’amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l’utilizzo della più snella modalità costituita dall’invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento”.
fonte fiscooggi.it