Con una faq pubblicata sul proprio sito l’Agenzia delle entrate spiega come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura), in seguito all’introduzione del divieto di cessione parziale e dell’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Novità apportate all’articolo 121 del Dl “Rilancio” dal decreto “Sostegni-ter” con l’introduzione di un nuovo comma, l’1-quater.
Il divieto di cessione parziale, in particolare, è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno essere relative – per l’intero importo – anche solo a una o ad alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre quote – sempre per l’intero importo – potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
A tal proposito l’Agenzia ricorda che a ciascun credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale viene attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
Queste disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo.
fonte fiscooggi.it