Gli acquisti finalizzati alla semplice sostituzione di componenti di impianti già esistenti non possono essere considerati investimenti “iniziali” e, di conseguenza, non consentono di accedere al credito d’imposta a favore delle imprese che aprono nuovi stabilimenti o avviano nuove produzioni in quelli già esistenti, in alcune regioni del Meridione o nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto.
La società destinataria del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 131 del 21 marzo 2022 appartiene a un gruppo multinazionale e produce prodotti chimici mediante lavorazione del kerosene. Per migliorare il processo produttivo ha realizzato diversi investimenti in beni strumentali nuovi con lo scopo di aumentare la produttività ed evitare la chiusura dello stabilimento interessato dagli interventi. Sono stati acquistati, in particolare, una serie di componenti tra i quali nuove valvole di blocco, bruciatori a bassa emissione, separatori “Api” in cui vengono convogliate le acque reflue dello stabilimento, trasformatori di adeguamento della rete elettrica, analizzatore Toc impiegato per la misurazione del contenuto di idrocarburi disciolti nell’acqua e altri ancora.
La società ritiene di poter fruire, per tali acquisti, del bonus “Mezzogiorno”, sostiene, infatti, che i nuovi componenti non debbano essere considerati mera sostituzione di parti dei macchinari, ma investimento in beni strumentali nuovi, determinanti e indispensabili per il buon funzionamento e la continuità operativa del sito industriale.
Il quadro normativo puntualmente delineato dall’Agenzia delle entrate evidenzia che, al contrario, gli acquisti effettuati dall’istante non presentano i requisiti richiesti dalla norma agevolativa.
Il credito d’imposta richiamato, previsto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 in alcune regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98-108, legge n. 208/2015) e poi esteso alle zone del Centro-Italia colpite dal terremo a iniziare da agosto 2016 (articolo 18-quater, Dl n. 8/2017), pone dei paletti ben precisi.
Per accedere al beneficio è richiesto innanzitutto che l’investimento abbia carattere di novità.
Al riguardo, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/2016 e ricorda che sono agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno già esistente, alla diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati prima e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di una azienda.
Inoltre, sull’argomento, gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, precisano che le nuove attività non devono essere uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento e che, quindi, non possono accedere ad agevolazione gli investimenti finalizzati alla semplice sostituzione in quanto non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
Il documento di prassi riprende l’analisi del caso elencando i componenti degli impianti per cui la società chiede di usufruire dello sconto fiscale. In particolare osserva che gli acquisti di valvole di blocco, bruciatori a bassa emissione, parti di tubazione, sensori, suola dei forni, compressore, raccoglitori delle acque reflue dello stabilimento, analizzatore impiegato per la misurazione del contenuto di idrocarburi disciolti nell’acqua e di recipienti di accumulo V-390 impiegato nel processo di drenaggio, hanno come scopo la sostituzione di parti preesistenti e, quindi, come su precisato, non possono essere considerati “investimenti iniziali”.
Stesso discorso per le apparecchiature di laboratorio, l’adeguamento tecnologico della rete elettrica e per gli interventi diretti all’incremento della produttività tramite l’interconnessione e l’ammodernamento degli impianti di produzione, anche in questi casi si tratta, infatti, di cambiamenti diretti essenzialmente all’efficientamento, adeguamento agli standard normativi e messa in sicurezza di processi industriali già operativi presso il sito industriale.
In definitiva, gli investimenti effettuati dalla società non hanno carattere di novità perché non sono destinati alla realizzazione di un nuovo stabilimento né all’ampliamento di uno esistente. Non sono neanche finalizzati alla creazione di un prodotto nuovo, né a un cambiamento fondamentale del processo produttivo.
L’Agenzia, dunque, dice no alla fruizione del bonus “Mezzogiorno” perché gli acquisti riguardano investimenti di mera sostituzione.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.