Il datore di lavoro che corrisponde – negli anni a disciplina invariata – ai propri dipendenti un premio legato all’efficienza aziendale, non nei termini previsti dalla trattativa sindacale ma, a causa della complessità della valutazione dei risultati raggiunti, in un momento successivo, deve assoggettare le somme alla tassazione ordinaria. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 283 del 20 maggio 2022, dopo aver verificato la natura del ritardo.
In sostanza, l’istante, che eroga al proprio personale due tipologie di compensi legate all’attività svolta e al raggiungimento di prefissati obiettivi (incremento efficienza aziendale e gratifica di risultato), chiede all’Agenzia un parere in merito alle modalità di tassazione da applicare agli stessi compensi, in particolare, nel caso in cui tali remunerazioni non siano erogate nella tempistica costante stabilita dalla contrattazione collettiva. A parere dello stesso, entrambe le retribuzioni aggiuntive, quindi anche quella pagata in ritardo, dovrebbero essere assoggettare a tassazione separata tanto nell’ipotesi in cui “siano liquidate nell’anno successivo al periodo di riferimento, quanto nelle situazioni in cui l’erogazione avvenga nel secondo anno successivo”.
L’Agenzia non concorda. Infatti, perché sia applicabile l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, il quale prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, è necessaria la sussistenza di determinate situazioni.
Si possono verificare, ad esempio, situazioni di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti. Oppure “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Nel caso, invece, di ritardo fisiologico, dovuto per esempio a procedure complesse che rallentano i tempi di erogazione, rendendoli non conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta, i premi vanno a tassazione ordinaria.
Dalla documentazione integrativa presentata dall’istante, osserva l’Agenzia, si evince che le premialità in oggetto sono state erogate “negli anni a disciplina invariata” (da prima del 2015) e, pertanto, non sembra sussistere una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata delle somme in argomento, senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico.
Infine conclude affermando che, qualora il pagamento delle somme avvenga in “ritardo” per effetto del processo di valutazione previsto dai contratti, le stesse debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria (cfr. risoluzioni nn. 377/2008 e n. 151/2017).
fonte fiscooggi.it