Il trasferimento a titolo gratuito di un immobile in virtù di un contratto scritto di mandato siglato da due parti con cui una, il mandante, si è obbligata a dare le somme necessarie al pagamento del prezzo del futuro atto di compravendita, oltre alle imposte e le spese, e l’altra, il mandatario, si è obbligata, ai sensi dell’articolo 1706, comma 2, del codice civile, a ritrasferire l’immobile senza corrispettivo nella sfera giuridica del mandante, deve essere assoggettato alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 2, comma 47, legge n. 262/2006) con applicazione dell’aliquota dell’8% prevista dal successivo comma 48. È la sintesi della risposta n. 347 del 27 giugno 2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia non condivide il parere del notaio istante secondo cui l’atto di trasferimento dalla mandataria al mandante avrebbe un valore sostanzialmente neutro. La tesi dell’istante in pratica si basa su una pronuncia della Cassazione nell’ambito di un contratto di mandato senza rappresentanza ad alienare (sentenza n. 11401/2019) con cui i giudici hanno affermato che quando il trasferimento costituisce un atto sostanzialmente “neutro” che non produce alcun reale incremento patrimoniale al beneficiario, si deve escludere il passaggio di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta.
L’Agenzia, al contrario, evidenzia che a seguito della reintroduzione delle imposte di successione e donazione, gli atti a titolo gratuito (diversi dalle donazioni, quindi privi dello spirito di liberalità) sono stati equiparati dal punto di vista fiscale agli atti a titolo donativo (aventi spirito di liberalità).
Dal punto di vista normativo, in sintesi, in base all’articolo 1 del Dlgs n. 346/1990 e all’articolo 2, comma 47, del Dl n. 262/2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito, inclusi quelli che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione ma sono privi dello spirito di liberalità tipico della donazione (vedi anche circolare n. 3/2008).
Il contratto di mandato fra le parti, rileva l’Agenzia, prevede come ultimo atto il trasferimento dell’immobile al mandante. Questo atto produce degli effetti reali, provvedendo a trasferire la proprietà dello stesso bene ed è quindi soggetto a imposizione. Come si legge infatti nell’articolo 1 del Tus (Testo unico sulle successioni) “L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”, a prescindere dal fatto che tra cedente e cessionario ci sia un rapporto di mandato senza rappresentanza.
In conclusione, il trasferimento dell’immobile al mandante è un atto imponibile che sconta l’imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell’8% (articolo 2, comma 48 del Dl n. 262/2006).
Sono dovute inoltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, del 2% e dell’1% (articoli 1 della Tariffa allegata al Dlgs n. 347/1990 e 10 del medesimo decreto legislativo).
fonte fiscooggi.it