Aliquota Iva al 10% per le cessioni di fotografie considerate oggetti d’arte eseguite da un professionista che ha provveduto, direttamente o sotto il suo controllo, alla loro tiratura e numerazione nei limiti di trenta esemplari di qualsiasi formato e supporto mentre se viene fornito un servizio omnicomprensivo di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all’aliquota Iva ordinaria.
Questo in sintesi il contenuto della risposta n. 188 del 12 aprile 2022 data dall’Agenzia delle entrate ad un contribuente titolare di uno “Studio fotografico” che ha fatto presente che nell’ambito della propria attività effettua servizi fotografici per eventi quali battesimi, cresime, matrimoni e ricorrenze varie.
L’istante finora su tali servizi ha sempre applicato l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22%; ritiene, però, che possa trovare applicazione quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che con la sentenza 5 settembre 2019, causa C-145/18 ha chiarito che i ritratti e le fotografie scattate per tali eventi da parte di un fotografo professionista sono oggetti d’arte (direttiva 2006/112/CE) e devono pertanto godere di un’aliquota Iva agevolata.
L’Agenzia delle entrate concorda con il contribuente e fa presente che il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% alle cessioni di «oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari».
In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d’arte le «fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate enumerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
Tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dalla “Direttiva Iva” che comprende, tra gli “Oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato di cui all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)” le «fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
L’Agenzia stessa prende in esame la sentenza del 5 settembre 2019, causa C-145/18 della Corte di Giustizia citata dal contribuente che, per quanto attiene i ritratti e le fotografie di matrimonio, descrive in modo dettagliato quali siano le condizioni da soddisfare per considerarle “oggetti d’arte” e stabilisce che qualsiasi fotografia che soddisfi tali condizioni va considerata “oggetto d’arte” ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta. Ai fini della definizione di fotografia artistica la sentenza ribadisce si tratta di “…tutte le «fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto»”.
Inoltre l’Agenzia considerando quanto stabilito dalle norme della “Direttiva Iva” chiarisce che le suddette foto sono considerate oggetti d’arte attraverso “…criteri oggettivi che sono, in sostanza, relativi all’identità e alla qualità dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari. Tali criteri sono sufficienti per garantire che l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia…”.
Una interpretazione di tali disposizioni, fa presente l’Agenzia riportando il contenuto delle sentenze del 27 ottobre 1977, Westfälischer Kunstverein, 23/77, EU:C:1977:171, punto 3, e del 13 dicembre 1989, Raab, C1/89, EU:C:1989:648 C1/89, punto 25), che preveda l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta solo per fotografie che presentano un carattere artistico farebbe dipendere tale applicazione da un giudizio dell’amministrazione tributaria da u valore che costituisce una caratteristica non oggettiva ma soggettiva.
Tenuto conto delle considerazioni sopra citate l’Agenzia delle entrate ritiene che l’applicazione alle fotografie, da intendersi come oggetto d’arte, dell’aliquota agevolata Iva del 10% di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto Iva, sia subordinata alla sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla norma nazionale, conforme a quella unionale. Di conseguenza, nel caso preso in esame, si applicherà alle cessioni delle fotografie effettuate dall’istante solo se e nella misura in cui si tratti di «fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
Resta inteso che qualora il contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all’aliquota Iva ordinaria.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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