Entro il prossimo lunedì 22 agosto, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i contribuenti Ires “solari”, possono versare gli importi dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi e Irap, maggiorati dello 0,40% perché effettuati in ritardo “legale” rispetto alla scadenza naturale del 30 giugno. È la norma, infatti, a concedere tale possibilità, precisamente l’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 435/2001, il quale stabilisce che i pagamenti del saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione (2021) e dell’acconto per l’anno successivo (2022) possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al previsto termine del 30 giugno, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Qualcuno potrebbe osservare che i conti non tornano, a ben vedere infatti i versamenti in argomento avrebbero dovuto essere effettuati entro il 30 luglio, ma quest’anno il 30 luglio è caduto di sabato, il che ha comportato un primo differimento a lunedì 1° agosto e, in applicazione della sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 37, comma 11-bis, del Dl n. 223/2006, un’ulteriore posticipazione al 20 agosto. Cadendo anche questo giorno di sabato, l’adempimento ha subìto un ulteriore rinvio a lunedì 22 agosto.
L’acconto delle persone fisiche
A parte il saldo che risulta dal modello Redditi Pf 2022, tali contribuenti devono versare l’acconto Irpef se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima (insieme al saldo) pari al 40% entro il 30 giugno (se quest’anno ciò non è avvenuto, con la maggiorazione dello 0,40% entro il prossimo 22 agosto) la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L’acconto delle società di persone e degli enti equiparati
Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell’Irap. L’Irpef è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).
Gli acconti dei contribuenti Ires
I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L’acconto Ires è fissato nella misura del 100%. Ed è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Le imposte interessate
In termini “oggettivi”, i versamenti riguardano:
– l’Irpef, l’Ires e l’Irap
– le addizionali Irpef e Ires e le relative maggiorazioni
– la cedolare secca sulle locazioni
– l’addizionale del 25% sul reddito per “tassa etica”
– le imposte sostitutive dovute da alcune categorie di contribuenti come i forfettari
– le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa, l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni
– l’imposta sostitutiva sui capital gain in “regime di dichiarazione”
– le imposte patrimoniali Ivie e Ivafe
– l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte
– l’Iva dovuta per l’adeguamento agli Isa
– i contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti (in relazione al reddito eccedente il minimale) e professionisti iscritti alla Gestione separata
– i contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri
– il diritto annuale alle Camere di Commercio (che va versato in un’unica soluzione).
Stessa chiamata per il saldo Iva
Anche il saldo Iva relativo al 2021 può essere versato entro il lunedì 22 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. I contribuenti Iva possono effettuare il versamento anche entro i 30 giorni successivi al termine del 30 giugno, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4 per cento.
Coloro che versano il saldo Iva per il 2021 entro il 22 agosto 2022, pertanto, applicano:
– la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022
– l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla precedente maggiorazione totale.
fonte fiscooggi.it