Forniti i chiarimenti – con circolare n. 6 del 1° marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate – in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto Agosto (DL n. 104/2020); il documento segue la bozza emanata a novembre 2021 e tiene conto delle istanze di interpello presentate e delle criticità sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. Inoltre, sono considerate anche le modifiche legislative introdotte dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021).
Si evidenzia che la circolare 6/E arriva oltre il tempo massimo per presentare le dichiarazioni integrative emendative. Su tale aspetto, in chiusura di documento, si comunica che “gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi”.
La circolare si struttura nella formula “domanda/risposta” ed è divisa in 3 parti: la prima contiene gli aspetti sostanziali della materia; la seconda attiene alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale (articolo 6-bis del decreto “Liquidità”); la terza parte riguarda gli aspetti procedurali.
L’Agenzia, ancora, precisa che devono considerarsi superate le risposte alle istanze di interpello già fornite in precedenza non coerenti con quanto chiarito nella circolare.
L’articolo 110 del Dl n. 104/2020 ha come oggetto la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e la disciplina del riallineamento.
Rispetto alla bozza messa in circolazione lo scorso anno si rilevano diverse novità e cambi di indirizzo.
Uno di questi riguarda l’ambito del trattamento della riserva da rivalutazione/riallineamento in caso di operazioni straordinarie: in presenza di soggetto che ha iscritto nel proprio bilancio un saldo attivo di rivalutazione e che partecipa ad una fusione che presenta un disavanzo, tenuto conto che le riserve rientrano tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione, non è necessario ricostituire le riserve in sospensione d’imposta. Rimane, però, ferma la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura abusiva di operazioni straordinarie che determinano il venir meno di riserve in sospensione d’imposta. Potrà essere valutato come vantaggio fiscale indebito l’utilizzo delle suddette riserve quando sono espressione di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali le menzionate riserve sono state sottoposte al vincolo fiscale.
Altra novità è quella sulla base imponibile dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta: secondo la circolare, deve essere quella del saldo attivo di rivalutazione così come iscritto nel passivo di bilancio – e quindi al netto dell’imposta sostitutiva del 3%.
Viene analizzata, nella seconda parte del documento, la disciplina della rivalutazione dei beni delle imprese del settore alberghiero e termale (art. 6-bis, DL n. 23/2020).
Si precisa che, dato il fine della norma, si applica:
– ai soggetti che operano in ambito alberghiero e termale, anche in via non prevalente;
– limitatamente ai beni o porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento di tali attività.
Pertanto, rientrano nella disciplina tutti i soggetti che svolgono effettivamente (anche se in misura non prevalente) le attività ricomprese nei codici Ateco della sezione 55 e quelle di cui al codice 96.04.20, compresi coloro che possono dimostrare di svolgere le medesime attività in forza di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di attività alberghiere e termali.
Per i soggetti con esercizio a cavallo, tenendo conto che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, viene specificato che:
– esiste la facoltà di scegliere se effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, nell’esercizio successivo chiuso al 31 dicembre 2020;
– non è possibile effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa in entrambi gli esercizi.
Quanto alla parte terza della circolare, si rappresenta il caso di un soggetto che non ha perfezionato l’opzione per un precedente regime di rivalutazione (che avviene a mezzo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva) riguardante i medesimi beni di impresa e che ha proceduto a rideterminare il valore dei beni in base all’articolo 110 in parola.
In tale situazione, il contribuente può procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell’importo precedentemente versato
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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