Con la risposta n. 212 del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, se sussiste il sinallagma tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte che rinuncia alle liti ed un’altra che paga il risarcimento, appare integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva. Quindi, l’ammontare dovuto sulla base di un accordo di natura transattiva è da assoggettare ad Iva, con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
La Srl istante, produttrice di macchinari ottico-elettronici, rappresenta di aver promosso delle azioni legali nei confronti di tre suoi ex dipendenti i quali, in violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del know-how aziendale, sottoscritti in sede di assunzione, avevano costituito una srl avente per oggetto sociale la produzione e commercializzazione degli stessi prodotti ideati, realizzati e venduti dalla società istante.
Pertanto, l’interpellante iniziava, dapprima, un procedimento cautelare per descrizione, inibitoria e sequestro in relazione ad alcuni illeciti di violazione di know-how, di concorrenza sleale e per sviamento della clientela, concluso con un’ordinanza che vietava espressamente agli ex dipendenti ogni utilizzazione del materiale afferente al know-how dell’istante e la diffida a compiere ulteriori atti di storno dei collaboratori. Detta ordinanza veniva reclamata, senza successo, dai dipendenti. Quindi, l’istante chiedeva al Tribunale competente la conferma definitiva dei provvedimenti concessi con l’ordinanza, nonché il risarcimento dei danni subiti, mentre i dipendenti si opponevano. Inoltre, l’attrice instaurava ulteriori contenziosi, sia in ambito giuslavorativo che in sede penale, nei confronti dei propri dipendenti e delle relative parti correlate.
Ciò posto, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, che coinvolgeva anche i procedimenti extracivilistici, che prevedeva, anzitutto, l’obbligo da parte dei convenuti del rispetto dell’ordinanza inibitoria. Dal canto suo, l’attrice concedeva una liberatoria alla controparte per un modello di macchina, realizzato in presunta violazione del know-how dell’istante, con conseguente via libera alla sua commercializzazione. Infine, veniva pattuito il pagamento da parte della convenuta a favore della società istante di una somma a titolo di risarcimento forfettario e tombale dei danni da essa subiti e lamentati a causa dei convenuti, in cambio dell’abbandono di tutte le domande e pretese, espresse e/o potenziali, relative ai fatti contestati nei confronti dei convenuti.
Tanto premesso, la società istante chiedeva di conoscere il corretto trattamento Iva da riservare alla somma che la stessa avrebbe ricevere in attuazione dell’accordo transattivo.
L’Agenzia premette, nell’indagare la causa dell’ammontare versato e se questo costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, che occorre far riferimento ai principi della giurisprudenza, anche europea, di riferimento, e desumibili dalla prassi. In questo senso, in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell’ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo Iva, l’ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un’operazione rilevante, è da assoggettare ad Iva (cfr. sentenza Corte di giustizia Ue, causa C-270/09).
Ebbene, dall’esame delle pattuizioni contenute nell’accordo di natura transattiva intercorso tra le parti emerge, a parere dell’Agenzia, l’esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma posta a carico della società convenuta costituisce il controvalore dell’impegno assunto dalla società istante di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, cagionati alla stessa dalla condotta illecita posta in essere dagli ex dipendenti.
Pertanto, essendo riscontrabile l’esistenza del sinallagma tra l’obbligo di non fare posto a carico dalla società istante (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla convenuta, è integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva, ex articolo 3, comma 1 Dpr n. 633/1972 e l’ammontare dovuto sulla base dell’accordo di natura transattiva in questione è da assoggettare ad Iva, con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria (cfr. risposte nn. 356 e 401 del 2021).
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