L’agenzia con Risposta a interpello n 677 del 7 ottobre replica ad un quesito sulla rinuncia alla eredità avvenuta dopo la presentazione della dichiarazione di successione.
In particolare, essa chiarisce che la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis TUS) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità.
L’assolvimento di detto adempimento è consentito esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione, ovvero al suo erede; tale soggetto, infatti, direttamente o per il tramite di un intermediario, ha provveduto al pagamento delle somme dovute in occasione della presentazione della dichiarazione che si intende sostituire.
Dato che ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) « L’imposta (di successione) è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6»;
dato che in considerazione del disposto di cui al sopracitato articolo 33, «L’Ufficio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato accertamento d’ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’art. 28, comma 6 e dell’art. 31, comma 3»;
la soluzione interpretativa dell’istante sulla possibilità di scomputare dalle imposte da lui dovute per la nuova dichiarazione di successione, quelle già versate dalla madre (che aveva presentato la prima successione) e che in seguito ha rinunciato all’eredità, non è condivisa dall’agenzia.
Le Entrate sottolineano infatti che, non avendo l’interpellante provveduto a presentare la prima dichiarazione di successione, potrà presentare una nuova dichiarazione, differente da quella già trasmessa, per il tramite dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, corrispondendo le relative imposte.
Resta salva la facoltà del primo dichiarante, la madre che ha rinunciato alla eredità, di richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione, rappresentando la specifica situazione e fornendo idonea documentazione a supporto della predetta richiesta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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