Una società israeliana che intende realizzare in Italia unicamente operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente, non potrà chiedere il rimborso Iva tramite la procedura semplificata prevista dall’articolo 38-ter del Decreto Iva se le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, sono intestate alla partita Iva italiana della società. È quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 248 del 9 maggio 2022.
L’istante che in sintesi effettua degli acquisti domestici imponibili in Italia e dal lato attivo delle vendite nei confronti di un’altra società per le quali il debitore Iva è la cessionaria/committente residente, fa sapere che a seguito della circolare dell’Agenzia delle dogane n. 40/2021 alcuni uffici doganali non gli hanno consentito di effettuare importazioni dirette nel nostro Paese in assenza di una partita Iva italiana, per cui è stato costretto, non avendo una stabile organizzazione, a nominare un rappresentante fiscale che sarà l’intestatario delle fatture. Chiede quindi se può comunque accedere alla procedura semplificata di rimborso Iva (articolo 38-ter del Dpr n. 600/1972)
L’Agenzia ricorda brevemente che in base alla normativa (articolo 38-bis e 38-ter del Dpr n. 633/1972) i soggetti passivi residenti in Paesi terzi, senza stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’Iva assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:
- assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9 del decreto Iva e delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies del decreto Iva
- inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni per le quali si richiede il rimborso
- detraibilità in Italia dell’Iva chiesta a rimborso (articoli 19, 19-bis1 e 19-bis 2 del decreto Iva)
- reciprocità di trattamento per i soggetti italiani
L’Agenzia ritiene che la presenza del rappresentante fiscale in Italia non impedisce la fruizione della procedura semplificata di rimborso. Come indicato infatti nell’interpello n. 359/2021, in linea con la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, causa C-323/12) e nazionale (Corte di cassazione, ordinanza n.21684/2020), in assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude alla società non residente di chiedere il rimborso Iva tramite la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni e non vi siano cause ostative. In sintesi è necessario che le fatture d’acquisto “siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente” e “non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale”.
Tale criterio, fra l’altro, è contenuto anche nella circolare dell’Agenzia dei monopoli n. 40/2021 (“Ancorché non stabilito nell’UE, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI (art. 9 CDU) a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali”).
Ciò che invece preclude l’utilizzo della procedura di rimborso in esame è, a parere dell’Agenzia, la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita Iva italiana della società.
Né precisa l’Agenzia si può invocare, come suggerito dall’istante, il fatto che le bollette doganali non vengano annotate nei registri Iva, trattandosi di una trasgressione all’obbligo previsto dall’articolo 25 del decreto Iva, secondo cui “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione…”.
In conclusione, l’unico soggetto ammesso al recupero dell’imposta è il rappresentante fiscale che, previa registrazione delle bollette doganali nel registro acquisti, potrà detrarsi l’Iva assolta o chiederne il rimborso annuale o trimestrale secondo le indicazioni dell’articolo 38-bis del decreto Iva.
fonte fiscooggi.it