Una società agricola che alleva animali e che ha realizzato un impianto di biogas per avviare l’attività parallela di produzione di energia elettrica in regime Iva ordinario, tenendo la contabilità separata e mantenendo il regime speciale per l’allevamento, non potrà chiedere il rimborso Iva per aliquota media, non avendo ancora emesso alcuna fattura di energia elettrica nel periodo d’imposta relativo alla richiesta.
Per accedere al rimborso, infatti, è necessario che, nell’ambito dell’attività prevalentemente esercitata, l’aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni sia superiore a quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10% (articolo 30, comma 2, lettera a) del decreto Iva). L’istante, al contrario, riferisce che ad oggi non ha ancora emesso alcuna fattura di vendita per l’attività di produzione di energia. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che non esistano i presupposti per effettuare la richiesta di rimborso del credito Iva maturato. Nel caso in cui col passare del tempo l’attività di produzione di energia elettrica si rivelasse prevalente e l’aliquota mediamente praticata sia inferiore a quella degli acquisti, sarà consentito recuperare l’eccedenza Iva, ricorrendo in tal caso il presupposto normativo contenuto nella citata lettera a).
È il principale chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta n. 861/2021.
L’istante chiede anche quali sono le modalità di calcolo dell’aliquota media, considerato che ha due attività separate, una ordinaria e una speciale, e se è corretto includere negli acquisti ai fini di tale calcolo anche i beni ammortizzabili non suscettibili di autonoma funzionalità e quelli realizzati su beni di terzi, in considerazione del fatto che l’impianto di biogas sorge sul terreno dei soci. Chiede infine se un successivo trasferimento di proprietà del terreno dai soci alla sua persona renderebbe l’impianto idoneo ad autonomo rimborso Iva.
In relazione a questo secondo quesito, l’Agenzia chiarisce che l’istante potrà chiedere il rimborso dell’Iva assolta per l’acquisto dell’impianto di biogas nel suo insieme e non per singole componenti, seppur dotate di una propria autonomia funzionale, se questo risulta ammortizzabile, perché separabile dal terreno su cui l’apparecchio è installato, non avendo importanza il fatto che egli acquisti la titolarità del terreno (o venga costituito in suo favore un diritto reale di godimento).
Al contrario se i costi dell’impianto siano sostenuti nello stesso anno in cui l’istante acquisisce la proprietà del terreno o la titolarità del diritto reale di godimento, il rimborso Iva sarà fruibile (articolo 30, comma 2 lettera c), decreto Iva). In tal caso, chiarisce l’Agenzia, se viene avanzata richiesta di rimborso dell’Iva trimestrale, per consentire la verifica dell’effettiva esistenza del requisito beni ammortizzabili, il rimborso verrà erogato solo a condizione che l’atto di trasferimento (o della costituzione di altro idoneo diritto reale) sia stipulato entro il trimestre di riferimento.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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