Gli operatori non tenuti a emettere fattura elettronica o a documentare la cessione con scontrino o ricevuta possono usufruire della riduzione dei termini di accertamento se scelgono ugualmente di fatturare la vendita o di effettuare la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 438 del 29 agosto 2022
Il contribuente da cui parte l’input per il chiarimento utilizza tre canali di vendita: diretta, tramite e-shop del sito proprietario, online con intermediazione.
Stesse modalità per gli acquisti che l’istante effettua direttamente presso il fornitore pagandoli con bonifico bancario, oppure online tramite intermediazione con addebito su carta di credito intestata alla società. In quest’ultimo caso l’acquisto può essere effettuato presso un fornitore italiano o intracomunitario.
Per scelta del contribuente, la vendita, anche nei confronti di consumatori finali, viene fiscalmente documentata con fattura e pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito.
Nel caso di vendite online, il cliente paga sul sito della società intermediatrice con carta di credito e l’intermediatrice accredita sul conto corrente dell’istante l’importo al netto della commissione prevista per la prestazione.
Il contribuente precisa che quest’ultime operazioni, anche se rilevanti ai fini Iva, non sono documentate, perché non soggette all’obbligo di emissione della fattura (in quanto effettuate da commercianti al minuto) né a quello di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta.
La società intermediatrice, si legge ancora nell’interpello, ha sede in Lussemburgo, di conseguenza, la prestazione di servizio da questa resa, costituisce un’operazione intracomunitaria.
In tal caso la normativa interna prevede che il debitore d’imposta sia il committente, il quale può emettere un’autofattura o effettuare l’integrazione della fattura ricevuta dal prestatore di servizi comunitario.
L’istante, alla luce dell’evoluzione normativa che ha interessato l’esterometro chiede:
- se la riduzione dei termini di accertamento su richiamata sia applicabile anche alle vendite online non documentate effettuate tramite il sito della società intermediaria e, in caso di risposta negativa, come eventualmente integrare la documentazione
- se effettivamente possono essere considerati equivalenti il meccanismo dell’integrazione/autofattura trasmessa telematicamente e lo strumento dell’esterometro (vigente al momento della presentazione dell’interpello).
L’Agenzia delle entrate, nel delineare il quadro normativo dell’agevolazione prevista dall’articolo 3 del Dlgs n. 127/2015, ricorda che requisiti essenziali per usufruire della riduzione dei termini di accertamento sono la documentazione dell’operazione tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri, e pagamenti effettuati tramite mezzi che ne consentano la tracciabilità se di ammontare superiore a 500 euro.
Entrambe le condizioni sono indispensabili ai fini della disposizione di favore. Pertanto i soggetti esonerati da tali forme di documentazione non possono usufruirne a meno che non scelgano autonomamente di utilizzarle (risposta n. 331/2021).
L’istante, quindi, per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, deve documentare le vendite e i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via Sdi indicando il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, oppure, per le operazioni previste dall’articolo 22 decreto Iva, tra cui rientrano anche le cessioni per corrispondenza, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Riguardo a quest’ultimo adempimento, il documento di prassi precisa che non occorre munirsi di un registratore telematica, in alternativa è possibile, infatti, utilizzare la procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. La procedura consente di generare il documento commerciale idoneo a certificare la memorizzazione e l’invio telematico dei dati.
Per quanto concerne il secondo quesito, l’amministrazione rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/2022 sulle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotte a decorrere dal 1° luglio 2022 dalla legge di bilancio 2021”.
In particolare la circolare ha evidenziato che tra i codici documento TD17, TD18 e TD19 indicati nel file xml della fattura elettronica, sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.
In quest’ultimo caso, pertinente, in genere, all’acquisto di servizi o beni da un soggetto extra Ue, i file costituiscono in tutto e per tutto le “autofatture” anche a livello probatorio, di oneri di conservazione, eccetera.
Nei casi in cui esistono documenti fiscali originari (ad esempio fatture), invece, per i quali sussiste l’obbligo di integrazione, di comunicazione e trasmissione, invece, tali file non sostituiscono gli originari che, quindi, devono essere inviati all’amministrazione finanziaria secondo le modalità prescritte.
Gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, ed esterometro dall’altro, precisa ancora l’Agenzia, sono tra loro autonomi.
Una volta chiarita, la diversità tra fatture elettroniche (comprese le integrazioni di quelle ricevute e le autofatture) ed esterometro, l’Agenzia, risponde al secondo quesito dell’interpello precisando che, ai fini dell’agevolazione “nel presupposto che il beneficiario documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea”.
fonte fiscooggi.it