Considerata la riduzione temporanea delle aliquote delle accise applicate su benzina, gasolio e Gpl, stabilita, con due distinti provvedimenti (Dm 18 marzo 2022 del Mef, emesso di concerto con il Mite e Dl n. 21/2022) entrambi pubblicati nella GU, serie generale, n. 67 del 21 marzo, per far fronte alla crisi energetica e all’aumento dei prezzi dei carburanti conseguenti alla recrudescenza bellica in Ucraina, l’amministrazione doganale, con la circolare n. 11 del 23 marzo 2022, inquadra gli adempimenti degli operatori del settore. Adempimenti che dovranno essere effettuati nel periodo di vigenza delle disposizioni in argomento: per la benzina e il gasolio fino al prossimo 21 aprile, per il Gpl fino al 20.
Le Dogane innanzitutto riepilogano la portata delle agevolazioni sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:
– la benzina passa da 728,40 a 478,40 euro per mille litri;
– il gasolio usato come carburante, da 617,40 a 367,40 euro per mille litri;
– il Gpl usato come carburante, da 267,77 a 182,61 euro per mille chilogrammi.
Fatta questa premessa, impartiscono le dovute istruzioni, che gli esercenti dovranno applicare in rispetto degli specifici obblighi di comunicazione delle giacenze e di indicazione dell’aliquota d’imposta applicata ai quantitativi trasportati, pervisti dal decreto legge n. 21/2022, nel descritto arco temporale.
In particolare, l’amministrazione fornisce chiarimenti operativi riguardo alla comunicazione relativa alle giacenze di carburanti nei depositi al 22 marzo 2022, prevista dall’articolo 1, comma 5. A tal proposito, tenuto conto del fatto che, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della norma, gli esercenti potrebbero non aver effettuato il richiesto inventario prima dell’effettuazione di carichi o scarichi di prodotto, gli stessi sono tenuti a trasmettere, in via telematica, all’ufficio doganale territorialmente competente, per ciascun prodotto, solo le informazioni, tra quelle elencate nella circolare in esame, che risultano nella loro disponibilità. L’obbligo di comunicazione non sussiste per le giacenze di Gpl usato come carburante.
Nessuna nuova, invece, per la comunicazione riferita alla fine del periodo agevolato, che deve riportare i quantitativi fisici di benzina e di gasolio usato come carburante, giacenti nei serbatoi dei depositi e degli impianti di distribuzione.
Per entrambe le comunicazioni, la via preferita di trasmissione è la Pec, ma, sottolinea l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, gli esercenti depositi commerciali o impianti di distribuzione non presidiati e quelli che aderiscono facoltativamente alla disciplina della determinazione direttoriale pel 21 marzo 2019, possono inviare i dati anche senza Pec, ma comunque esclusivamente per via telematica.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, in conclusione, considerato che l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 21/2022 prevede l’indicazione nell’e-DAS dell’aliquota applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nello stesso documento, per ogni e-DAS emesso nel periodo, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815, va riportata l’aliquota vigente alla data di emissione che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell’imposta. Anche quest’obbligo non trova applicazione per i documenti di accompagnamento semplificati emessi a scorta del Gpl usato come carburante, oggetto della riduzione temporanea dell’aliquota ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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