Nel fornire risposta ad un quesito di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del particolare regime di determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 8-bis del Tuir, ai fini dell’applicabilità delle retribuzioni convenzionali all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo. Nel caso prospettato, l’istante (con qualifica di Quadro) svolge il rapporto di lavoro presso un’associazione senza scopo di lucro, ritenendo che possa rientrare nel settore “Commercio” delle tabelle pubblicate dal ministero del Lavoro.
La soluzione viene rese con risposta n. 54 del 31 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
In primo luogo si ricorda che il menzionato articolo del Tuir stabilisce che il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro del Lavoro.
In sostanza, per il contribuente residente fiscalmente in Italia ma che svolge attività lavorativa all’estero, come sopra definita, si determina il reddito soggetto a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto, senza considerare l’effettiva retribuzione corrisposta al lavoratore.
Perché si applichino le retribuzioni convenzionali è richiesto che:
– il lavoratore, che svolge lavoro all’estero, rientri in una delle categorie per le quali il decreto del Minlavoro fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Dunque, tra le condizioni, si richiede che il dipendente sia inquadrato in una delle categorie elencate dal decreto del Ministro del Lavoro, per le quali vengono fissate le retribuzioni convenzionali.
Di conseguenza, qualora il settore economico in cui svolge l’attività il lavoratore non sia presente nel citato decreto, viene esclusa la possibilità di applicare il detto regime delle retribuzioni convenzionali.
Poiché nell’anno 2020 i settori economici menzionati sono quelli relativi all’Industria, all’Industria edile, all’Autotrasporto e spedizione merci, al Credito, all’Agricoltura, alle Assicurazioni, al Commercio e al Trasporto aereo, si rileva non essere presente l’attività per cui presta servizio l’istante (catalogata come Organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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