Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1835 del 6 dicembre scorso, ha dato il sostanziale via libera al decreto interministeriale contenente le disposizioni attuative delle nuove regole per la comunicazione al Registro delle Imprese della titolarità effettiva da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti giuridici affini.
La previsione di un Registro unico a livello nazionale, le cui informazioni saranno a regime interconnesse con i dati comunicati dai soggetti obbligati agli omologhi Registri degli altri Stati membri dell’Unione europea, è legata da un lato alla necessità di promuovere la trasparenza nella proprietà di tutte le entità giuridiche che operano all’interno del sistema economico unionale, attraverso il libero e tempestivo accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e, dall’altro, all’obiettivo di contrastare l’abuso di strutture opache e porre un freno ai giganteschi scandali finanziari portati alla luce dalle inchieste giornalistiche internazionali (in ultimo i Pandora Papers).
Lo schema di decreto, su cui oggi il Consiglio di Stato ha comunicato il proprio formale consenso, è il risultato delle modifiche apportate sul testo originariamente predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Il provvedimento, infatti, dopo essere stato posto in pubblica consultazione dal dipartimento del Tesoro ed aver incassato il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente modificato sulla base delle indicazioni contenute nel parere interlocutorio del 19 marzo 2021 dello stesso Consiglio di Stato.
Dopo il parere favorevole non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, che consentirà all’Italia di partecipare al sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (cd. “Boris”), istituito dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021, che consentirà alle autorità e ai soggetti privati degli Stati membri di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva.
L’articolo 21, comma 5 del Dlgs n. 231/2007 (“decreto antiriciclaggio”), dopo le modifiche intervenute con il recepimento della IV e della V Direttiva antiriciclaggio, demandava alla normativa secondaria la fissazione delle linee guida inerenti all’alimentazione, all’accesso e alla consultazione dei dati anagrafici e delle informazioni sullo status di titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini.
Lo schema di decreto prevede che la comunicazione al Registro delle imprese dovrà avvenire per via esclusivamente telematica e i dati e le informazioni inviati saranno conservati e resi disponibili per un periodo di dieci anni.
Il provvedimento consta di undici articoli suddivisi in tre sezioni.
La Sezione I contiene l’indicazione dei requisiti soggettivi, oggettivi e le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva alla Camera di commercio, ai fini della costituzione di una sezione ordinaria e di una sezione speciale nel Registro delle Imprese.
La Sezioni II prevede le modalità di accesso da parte delle Autorità e le regole per la consultazione da parte dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (ad esempio intermediari finanziari, bancari e professionali) e degli “altri soggetti”.
La Sezione III, infine, regola i rapporti di scambio informativo tra INFOCAMERE, gestore per conto delle Camere di commercio del sistema informativo nazionale, e l’Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo che detengono le anagrafiche, rispettivamente, di trust e istituti giudici affini e delle persone giuridiche di diritto privato in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.
Nella sezione conclusiva, inoltre, sono indicate le modalità di interconnessione tra i registri centrali istituiti dai singoli Stati membri, finalizzate al monitoraggio e alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle strutture all’interno dei confini europei.
Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale saranno obbligati a comunicare alla sezione ordinaria del Registro delle imprese:
– gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, che acquisiscono i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva con le modalità di cui all’articolo 22, comma 3 del decreto antiriciclaggio:
– il fondatore, se in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, che raccolgono i dati e le informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi del successivo comma 4.
L’obbligo di reporting riguarderà anche i trustee di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e i fiduciari di istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana che, dopo l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dovranno comunicare le informazioni e i dati identificativi delle persone fisiche che rivestono lo status di titolare effettivo del trust.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 5 del decreto antiriciclaggio i trustee (o i fiduciari di istituti giuridici affini) devono ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust (o dell’istituto giuridico affine), per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust (o sull’istituto giuridico affine) e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust (o nell’istituto giuridico affine) attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
L’articolo 4 dello schema di decreto contiene l’indicazione dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che comprendono:
– i dati identificativi del (dei) titolare (i) effettivo (i), compreso il codice fiscale se esistente;
– i dati relativi all’entità di cui si comunica la titolarità effettiva;
– l’eventuale indicazione dello status di controinteressato all’accesso, ossia dei titolari effettivi che sono incapaci o minori di età o persone per le quali, dall’accesso da parte del pubblico o di soggetti privati, possa derivare un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.
Come anticipato, il decreto contiene tutte le indicazioni relative alle modalità di accesso e consultazione ai dati e delle informazioni comunicate dai soggetti tenuti all’iscrizione.
L’accesso ai dati contenuti nella sezione ordinaria e in quella speciale, che potrà essere puntuale, massivo o periodico, sarà consentito:
1) alle Autorità: ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria, senza alcuna restrizione; alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità;
2) ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio indicati all’art. 3 del decreto antiriciclaggio, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica della clientela;
3) al pubblico secondo le indicazioni contenute nel nuovo articolo 7, salvo non risultino controinteressati all’accesso.
Il citato articolo 7 è stato completamente riformulato dopo le osservazioni interlocutorie del Consiglio di Stato e oggi prevede che il “pubblico” possa accedere ai dati e alle informazioni confluite nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (riferita a società di capitali e persone giuridiche private) a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all’accesso. Diversamente le informazioni sui titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini saranno consultabili da qualunque persona fisica o giuridica che possa vantare un interesse giuridico rilevante ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera d-bis) del decreto antiriciclaggio, previa presentazione di una richiesta motivata di accesso che dovrà essere vagliata e autorizzata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
L’Agenzia avrà un duplice ruolo ai fini dell’attuazione del Registro sulla titolarità effettiva. Da un lato infatti contribuirà al primo popolamento dei dati e delle informazioni del costituendo Registro fornendo a Unioncamere le anagrafiche, comprensive dei codici fiscali, dei trust e degli istituti giuridici affini di cui è in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente. Tale patrimonio informativo sarà poi integrato dai dati sulla titolarità effettiva comunicate da trustee e fiduciari ai sensi dell’articolo 21, comma 3 del decreto antiriciclaggio.
Dall’altro, l’innovativo strumento costituirà un importante supporto operativo alle attività di controllo perché l’Agenzia delle entrate, in quanto Amministrazione preposta all’attività di contrasto dell’evasione fiscale, potrà accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute sia nella sezione ordinaria (società di capitali e persone giuridiche private) che in quella speciale (trust e istituti giuridici affini).
Il nuovo articolo 5 dello schema di decreto precisa che le modalità tecniche e operative saranno stabilite in una apposita convenzione stipulata tra Unioncamere e Agenzia delle entrate, finalizzata all’individuazione di uniformi modalità tecniche e operative dell’accesso. Sarà prevista, in particolare, una specifica attestazione con autodichiarazione dell’esistenza delle finalità previste dalla legge per l’accesso delle Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.
A ciò si aggiunga che l’Amministrazione finanziaria potrà accedere ai dati contenuti nel Registro anche per le finalità connesse all’attuazione dello scambio di informazioni in materia finanziaria sulla base delle attribuzioni previste dall’articolo 3, comma 3 del Dlgs n. 29/2014, come integrato dal Dlgs n. 60/2018 attuativo della direttiva n. 2016/2258/Ue del Consiglio (Dac 5).
Nell’ambito delle indagini amministrative relative alla cooperazione amministrativa è opportuno ricordare che lo stesso decreto n. 60/2018 ha conferito all’Agenzia delle entrate l’ulteriore potere di accedere direttamente ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti dai soggetti obbligati (ad esempio intermediari finanziari e professionali) in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 18 del decreto antiriciclaggio. Tra questi sono particolarmente rilevanti le informazioni sull’identificazione del titolare effettivo e i documenti per la ricostruzione dell’assetto proprietario e di controllo nonché le notizie sulla provenienza dei fondi e delle risorse che risultano nella disponibilità dell’entità controllata.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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