Le cessioni di credito effettuate per finalità di garanzia sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva e, di conseguenza, scontano l’imposta di registro in misura proporzionale. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27664 del 12 ottobre 2021, con la quale è stato, altresì, precisato che la base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro è costituita dall’importo dei crediti ceduti e non dalla somma garantita o dal corrispettivo pattuito per la cessione.
Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione una società, capogruppo di un’associazione temporanea d’impresa, aveva ceduto a una banca dei crediti, al fine di garantire la restituzione di un finanziamento che la stessa banca aveva erogato nei confronti di altra società partecipante all’associazione temporanea d’impresa.
In sede di registrazione dell’atto era stata applicata l’imposta di registro in misura fissa, sul presupposto, sostenuto dalle parti, che la cessione dei crediti costituisse un’operazione finanziaria, soggetta a Iva.
Per inquadrare correttamente il regime tributario delle cessioni di credito effettuate da soggetti passivi Iva, occorre premettere che:
– l’articolo 2 del testo unico sull’iva, Dpr n. 633/1972 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’Iva, non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
– l’articolo 3 dello stesso decreto stabilisce che rientrano tra le prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, le operazioni finanziarie attuate anche mediante la cessione di crediti verso corrispettivo;
– l’articolo 10, infine, include, tra le operazioni esenti dall’iva, le prestazioni di servizi relative alla negoziazione di crediti.
Dal quadro normativo riportato, risulta che le cessioni di crediti, effettuate da soggetti Iva:
– in linea generale costituiscono operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta (articolo 2, Dpr n. 633/1972);
– in via d’eccezione costituiscono operazioni rilevanti ai fini Iva se hanno natura finanziaria e sono effettuate dietro corrispettivo (articolo 3, Dpr n. 633/1972).
In quest’ultimo caso la cessione del credito, pur rientrando nel campo di applicazione dell’Iva, non genera il pagamento dell’imposta in quanto si tratta di un’operazione esente (articolo 10, Dpr n. 633/1972).
Proprio sulla base di questi principi, l’ufficio presso il quale era stato registrato l’atto di cessione di crediti aveva proceduto al recupero dell’imposta proporzionale di registro, ritenendo che la cessione del credito, come indicato nell’atto stesso, era stata effettuata dalla capogruppo al fine di garantire un debito contratto da altra società. Questa circostanza, secondo l’ufficio impediva di riconoscere natura finanziaria alla cessione di credito.
Di conseguenza la cessione doveva ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva, sulla base dei richiamati articoli 2 e 3 del testo unico sull’Iva.
Per effetto di tale esclusione, l’ufficio ha applicato l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
In seguito all’impugnazione dell’avviso da parte delle società coinvolte nell’operazione, i giudici tributari, sia in primo che in secondo grado hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio, condividendo la tesi secondo la quale le cessioni di credito effettuate con finalità di garanzia non hanno finalità finanziaria e, quindi, sono escluse dall’ambito applicativo dell’Iva, con conseguente pagamento dell’imposta di registro proporzionale.
Queste conclusioni sono state condivise, con l’ordinanza in esame, anche dalla Corte di cassazione, la quale, in motivazione, ha, inoltre, affermato che:
– la cessione del credito non può essere considerata come una semplice “prestazione accessoria” al finanziamento, considerato che la cessione del credito era stata posta in essere da un soggetto giuridico (società capogruppo) diverso da quello che aveva ricevuto il finanziamento bancario (società partecipante all’associazione temporanea d’impresa). La mancanza di accessorietà impediva di applicare alla cessione del credito lo stesso trattamento Iva previsto per l’operazione principale;
– la base imponibile per la cessione dei crediti è costituita dal valore nominale dei crediti stessi e non dal corrispettivo pattuito per la cessione (articolo 49, Dpr n. 131/1986).
Sulla base di queste argomentazione è stato respinto il ricorso delle parti e confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro proporzionale.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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