L’articolo 6-ter del Dl 4/2022 (“decreto Sostegni ter”), inserito durante l’esame parlamentare del provvedimento, opera un doppio intervento sulla disposizione del Tuir che disciplina il regime opzionale per i titolari di redditi da pensione di fonte estera: il beneficio è fruibile anche se si prende la residenza in uno dei comuni colpiti dal terremoto dell’Aquila del 2009, mentre il limite di abitanti viene fissato uniformemente a quota 20mila, quindi pure per i territori interessati da eventi sismici.
Oggetto dei ritocchi apportati dalla legge di conversione del “Sostegni ter” è l’articolo 24-ter del Dpr 917/1986, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 273 e 274, legge 145/2018). Tale norma prevede un regime di favore per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) erogati da soggetti esteri (sono pertanto esclusi i pensionati non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza “nostrano”), le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: è data loro la possibilità di optare, in relazione ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali locali, con aliquota del 7%, per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione (invece, i redditi di fonte italiana continuano a essere tassati con le modalità ordinarie). Rientrano nella nozione di redditi da pensione tutti gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, anche quelli che trovano la loro causale in un rapporto diverso dal lavoro dipendente, come il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo. Sono ricomprese tra “le pensioni di ogni genere” anche le indennità una tantum, come la capitalizzazione delle pensioni, erogate a seguito del versamento di contributi, anche a prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (circolare 21/2020).
La disciplina è già stata emendata un paio di volte, prima dal “decreto Crescita” (articolo 5-bis, comma 1, lettera a), Dl 34/2019), che ha esteso da sei a dieci anni la durata massima del regime opzionale, e poi dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 (articolo 9-ter, Dl 123/2019), che ha incluso tra i comuni “agevolabili” – in aggiunta a quelli appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti – quelli con popolazione non superiore a 3mila abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016, vale a dire i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Il regime per i pensionati neoresidenti, anche alla luce delle modalità applicative disposte dal provvedimento 31 maggio 2019 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la citata circolare 21/2020, presenta le ulteriori seguenti caratteristiche:
– fruibile dalle persone fisiche che non sono state residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e sempre che provengano da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (oltre a quelli europei, i Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un Tax information exchange agreement ovvero che aderiscono alla Convenzione Ocse – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale);
– l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta, con effetti anche per i nove successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime. Il contribuente ha anche la facoltà di escludere dal regime sostitutivo i redditi prodotti in uno o più Paesi esteri, scegliendo di assoggettarli a tassazione ordinaria (con conseguente spettanza del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – articolo 165, Tuir); tale scelta, però, deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti in quel determinato Paese;
– il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata forfettariamente con l’aliquota del 7% per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, indicando nel modello F24 il codice tributo “1899” (risoluzione 19/2020);
-gli effetti del regime cessano, in ogni caso, decorsi i nove anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione. Il contribuente, comunque, può revocarla anzitempo, comunicando la nuova scelta nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione, anche in caso di trasferimento della residenza all’estero o in un comune diverso da quelli che danno diritto all’agevolazione;
– si determina decadenza dal regime: se vengono meno i requisiti di accesso; in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi; se si trasferisce la residenza in un comune italiano diverso da quelli ammessi al beneficio o all’estero;
– in caso di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime, non è possibile esercitare una nuova opzione.
Alla disciplina in esame, il “Sostegni ter” ha apportato un paio di ulteriori modifiche che accrescono la platea dei potenziali fruitori del regime agevolato.
Adesso, infatti, l’opzione per l’imposizione sostitutiva dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero è consentita anche in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni interessati dal terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009.
Inoltre, il limite di 20mila abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni “agevolabili”, cioè in riferimento ai quali lo spostamento di residenza consente di esercitare l’opzione, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3mila abitanti. In tal modo, finiscono nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come le marchigiane Camerino, Matelica e Tolentino e l’umbra Norcia, che, pur rientrando nell’elenco dei territori colpiti dagli eventi simici del 2016 nel Centro Italia, erano fuori per mancanza del requisito demografico: la loro popolazione, infatti, supera la previgente, limitata, soglia di 3mila abitanti ma non il nuovo, più ampio, tetto di 20mila abitanti.
A favore dei contribuenti che esercitano l’opzione per l’imposizione sostitutiva dei redditi di fonte estera, la stessa legge istitutiva di quel regime, con il comma successivo, riserva altri vantaggi fiscali per i periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 1, comma 274, legge 145/2018):
– l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante gli investimenti detenuti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (articolo 4, Dl 167/1990), ossia l’esonero dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi;
– l’esenzione dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dall’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) (articolo 19, commi 13 e 18, Dl 201/2011).
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