Il contribuente, che dal periodo d’imposta 2019 fruisce del regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015) non può raddoppiare i tempi dell’agevolazione da quest’anno, in cui l’ultima figlia minore è diventata maggiorenne. La prosecuzione del beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta (articolo 5, comma 1, Dl n. 34/2019) può essere percorsa solo allo scadere del quinquennio agevolato. Nel caso risolto dall’Agenzia con la risposta n. 703 del 12 ottobre 2021, lo stesso contribuente dichiara di essere entrato nel regime agevolato da soli due anni e vorrebbe esercitare l’opzione per il bis da subito, perché rischia di perdere uno dei requisiti necessari per lo sconto fiscale. Infatti, l’estensione temporale del beneficio, disposta dal decreto “Crescita”, è concessa soltanto in presenza di determinati requisiti alternativi fra loro, cioè:
avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo,
oppure
acquistare un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (l’acquisto può essere effettuato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà), successivamente al trasferimento nel Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Con l’occasione, per circoscrivere al meglio l’argomento, l’Agenzia ripassa gli ultimi sviluppi delle disposizioni agevolative arrivati con il Bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, legge n. 178/2020), che ha inserito nell’articolo 5 del decreto “Crescita” il comma 2-bis, per consentire, tramite apposita opzione, la fruizione dell’estensione del beneficio anche alle persone fisiche che:
a) durante la loro permanenza oltre confine sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea
b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020
c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati al 31 dicembre 2019.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
a) al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni
b) al 5% degli stessi redditi, se quando esercita l’opzione il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare nei tempi appena descritti e con le medesime conseguenze, nell’ipotesi di mancato rispetto dei requisiti.
In entrambi i casi, “l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà”.
Infine, per completezza, l’amministrazione ricorda che con il provvedimento direttoriale del 3 marzo 2021 (vedi articolo ““Impatriati”: in arrivo le modalità per prolungare l’agevolazione”) ha individuato le modalità di esercizio dell’opzione. In pratica, il versamento di tali somme deve avvenire in unica soluzione con modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando i codici tributo “1860” – “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”- e “1861”-“Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato dicui all’articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”-, istituiti con la risoluzione n. 27/2021, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015.
In particolare, per i lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, la fruizione dell’opzione in argomento può avvenire, come per la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. Il datore di lavoro opera le ritenute sul 50% (o limitatamente al 10%) delle somme e dei valori imponibili, nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.
Infine, l’Agenzia precisa sono esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione gli sportivi professionisti, coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’Aire, i cittadini extra-comunitari.
In conclusione, dal momento che l’anno 2023 rappresenta il periodo d’imposta in cui finisce il primo quinquennio in cui l’istante fruisce del regime speciale per lavoratori impatriati, lo stesso potrà esercitare l’eventuale opzione (se possiede i requisiti) per il proseguimento dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2024. Resta inteso che il contribuente deve mantenere la residenza fiscale in Italia per continuare a fruire, mediante l’esercizio dell’opzione, del regime agevolato per gli ulteriori cinque periodi d’imposta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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