La proroga del regime agevolato per i lavoratori impatriati puo essere richiesta solo alla scadenza del quinquennio di utilizzo, e devono essere presenti i requisiti richiesti dalla norma (figli minori o acquisto di immobile in italia). Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate , nell’interpello n. 703 2021, al quesito di un cittadino italiano rientrato con la famiglia in Italia il 15 aprile 2019 , managing director, che fruisce del regime per i “lavoratori impatriati”, di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2015, dal periodo d’imposta 2019 .
Il contribuente chiedeva di continuare a fruire dell’agevolazione come previsto dall’art. 1 comma 50 della legge 178 2020, facendo presente la figlia minore compie 18 anni nel luglio 2021, durante il primo quinquennio di fruizione del regime agevolato, data entro la quale egli vorrebbe esercitare l’opzione per la proroga.
Come detto l’Agenzia delle Entrate dà parere negativo, in quanto precisa che è il 2023 il periodo d’imposta in cui si conclude il primo quinquennio di regime speciale per lavoratori impatriati. L’opzione per ulteriori 5 periodi d’imposta (2024-2028) agevolati puo essere essere esercitata solo alla scadenza , ovvero a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, a condizione che sussistano i requisiti ex articolo 5, comma 2-bis, lett. a), DL n. 34/2019, ovvero:
avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure
aver acquistato un’ immobile residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nel 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l’esercizio dell’opzione.
Nella risposta l’Agenzia riepiloga le condizioni del regime impatriati , come modificato dal DL 34 2019 (Decreto Crescita ) specificando che :
“con l’articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo n. 147 del 2015, come inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure
– l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Pagina 2 di 7 Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento». La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico. Successivamente, l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel citato articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro «che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147». La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che: a) durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea; b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.”
Ricorda pero anche che:
” l’opzione non può essere esercitata:
a) dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita fa riferimento ai «soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2» del medesimo decreto;
b) dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (cfr. articolo 5, comma 2-quater, decreto Crescita).”
Per effetto della lettura congiunta delle successive disposizioni normative ,conclude l’agenzia :
” risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021:
1) gli sportivi professionisti;
2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;
3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE;
4) i cittadini extra-comunitari.”
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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