Il regime fiscale opzionale agevolativo previsto per i neo residenti, articolo 24-bis del Tuir, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche in presenza di alcune condizioni; nello specifico l’imposta è calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero.
In primo luogo, con risposta n. 83 pubblicata il 14 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Ora, può aversi la situazione in cui già nell’anno di acquisizione della residenza in Italia, il soggetto subisca ritenute nostrane per redditi di fonte estera che percepisce. In tale ipotesi, specificano le Entrate, l’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione oppure può essere richiesta presentando istanza di rimborso.
Come muoversi quando il dipendente presta, in tutto o in parte, l’attività lavorativa all’estero? Ai sensi dell’art. 23, comma 1, Tuir, sono imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l’attività lavorativa svolta in Italia. Ma tale disposizione soccorre anche per il reddito prodotto all’estero, facendo una lettura rovesciata: quindi, il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell’Italia, per coloro che hanno esercitato l’opzione ex articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all’estero.
E tale reddito rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria, mentre quello riferibile al territorio italiano non è soggetto a tale tassazione sostitutiva, essendo applicabili le norme ordinarie dell’Irpef.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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