Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl n. 9 del 2 marzo 2020 riguardante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene disposto, dall’articolo 1, lo “spostamento” delle principali scadenze dichiarative di tutti i contribuenti e dei sostituti d’imposta.
In sostanza vengono prorogati al 31 marzo i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni uniche 2020 attestanti i redditi di lavoro dipendente, il cui termine ordinario per la trasmissione scade il 7 marzo di ogni anno (quest’anno il 9 marzo poiché il 7 cade di sabato) e delle comunicazioni dei dati utili per l’inserimento nelle dichiarazioni precompilate.
Rientrano nella proroga al 31 marzo le comunicazioni all’Anagrafe tributaria riguardanti, ad esempio, le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori di mutui agrari e fondiari; i contributi previdenziali e assistenziali degli enti previdenziali; le banche, Poste italiane Spa e gli istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici detraibili ai fini Irpef; gli amministratori di condominio, per le spese sostenute dal condominio . con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (scadenza già prorogata al 9 marzo con provvedimento del 28 febbraio 2020); le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri, le erogazioni del terzo settore.
Viene rinviato al 5 maggio il termine della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; è anticipato al 2020 il termine del 30 settembre per la presentazione del modello 730.
Anticipate al 2020, di conseguenza, anche le scadenze “mobili” per Caf e professionisti abilitati riguardanti l’invio del modello 730, che, fermo restando il termine ultimo del 10 novembre, diventano:
entro il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno
entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio
entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto
entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
fonte fiscooggi.it
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