Un cittadino italiano che ha lavorato prima in Francia e poi nel Regno Unito e al rientro in Italia ha beneficiato per il regime sugli impatriati per cinque anni, non potrà fruire dell’estensione del beneficio prevista dal decreto “Crescita”, se non ha effettuato il versamento del 10% dei redditi (o del 5%) entro i tempi indicati nel provvedimento dell’Agenzia del 3 marzo 2021. L’Agenzia, infatti, con la risposta n. 372 del 12 luglio 2022, chiarisce che l’istante non potrà sanare la sua situazione con il ravvedimento operoso.
L’estensione del beneficio sugli impatriati ad ulteriori 5 anni, precisa l‘Agenzia, è stata introdotta dal decreto Crescita (l’articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019) a condizione che il lavoratore abbia un figlio minore o a carico, anche in adozione o affido, o che acquisti una casa in Italia. Inoltre se i figli minori o a carico sono almeno tre, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020) ha previsto che gli iscritti all’Aire o i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime impatriati, possano optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione sono state definite con il provvedimento del 3 marzo 2021. In sintesi il lavoratore dovrà versare un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel periodo precedente a quello dell’opzione, se ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno una casa in Italia dopo il rimpatrio o nei 12 mesi precedenti o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. Il versamento si riduce al 5% se il lavoratore ha 3 figli e in cui i figli siano almeno tre e il lavoratore abbia acquistato la casa.
L’opzione quindi è consentita solo a coloro che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020, inoltre è esclusa, anche se beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per coloro che non sono stati iscritti all’Aire, per i cittadini extra-comunitari
Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti invece, per i quali il primo quinquennio si è concluso il 31 dicembre 2020, devono effettuare il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento.
Nel caso in esame l’istante ha fruito del regime speciale da gennaio 2015 a dicembre 2020 e non ha provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro termine del 30 agosto 2021. In sintesi non avendo rispettato i tempi per il versamento delle somme dovute decade dall’esercizio dell’opzione e non potrà beneficiare della tassazione ridotta per l’ulteriore quinquennio, essendo precluso il ricorso al ravvedimento operoso.
fonte fiscooggi.it