L’art. 29, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità, detta disposizioni in materia di processo tributario prevedendo l’obbligo, per gli enti impositori, per gli agenti della riscossione e per la parti assistite da un difensore abilitato costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi ed i provvedimenti giurisdizionali utilizzando il canale telematico.
1) Il processo tributario telematico
2) Cosa prevede il Decreto Liquidità
3) Eccezioni alle modalità informatiche
4) Efficacia della nuova norma
Il processo tributario telematico
La norma introdotta con il Decreto liquidità, completa il percorso di digitalizzazione del processo tributario che, per effetto degli articoli 16-bis, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 e 16, comma 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 2018, già impone l’obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° luglio 2019. Da tale data, gli atti introduttivi del giudizio debbono, infatti, necessariamente essere notificati tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi trenta giorni, depositati in Commissione tributaria utilizzando il canale telematico (tramite il sistema SIGIT).
Diversa, invece, era la sorte dei giudizi di primo o di secondo grado instaurati con modalità analogiche in data antecedente al 1° luglio 2019, per i quali, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, i contribuenti dovevano continuare ad utilizzare il cartaceo nelle successive fasi della costituzione in giudizio e per gli ulteriori depositi di atti, seppur eseguiti in data successiva al 1° luglio 2019.
fonte fiscoetasse.com
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