Il Pnrr ha superato l’esame di giugno. Sono infatti 45 gli obiettivi centrati indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il primo semestre 2022, tutti utili per ricevere i fondi Ue. Grazie a tale risultato, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti già inviato alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della seconda rata del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. Tra gli obiettivi raggiunti c’è anche quello della riforma dell’amministrazione fiscale in direzione della promozione dell’adempimento spontaneo, obiettivo all’interno del quale un ruolo centrale è svolto proprio dall’Agenzia delle entrate.
Potenziamento dell’adempimento spontaneo in 5 mosse
In sostanza, l’intervento esplicitato nel Pnrr per la riforma dell’amministrazione fiscale in direzione del potenziamento dell’adempimento spontaneo si articola in 5 punti e prevede la trasmissione degli atti normativi ed amministrativi emanati per il loro raggiungimento. In particolare, le cinque chiavi per accelerare sull’adempimento spontaneo sono i seguenti:
- piena operatività della banca dati e dell’infrastruttura IT per il rilascio della dichiarazione Iva precompilata
- miglioramenti introdotti nella banca dati utilizzata per l’invio delle “Lettere di conformità”
- nuove disposizioni che introducono sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto dei fornitori privati di accettare pagamenti elettronici
- completamento del processo di pseudonomizzazione dei dati di cui all’articolo 1, commi 681-686, della legge n.160/2019, e della predisposizione delle infrastrutture digitali per l’analisi dei big data generati attraverso l’interoperabilità delle banche dati
- misure per ridurre l’evasione da omessa fatturazione normativi ed amministrativi emanati per il raggiungimento di tutti i punti del traguardo. Inoltre, una volta centrati gli obiettivi dovrà essere trasmesso un documento che ne attesti l’esecuzione.
I passaggi normativi e regolamentari per rafforzare l’adempimento spontaneo
Con riferimento al punto al primo punto l’articolo 4, comma 1.1, del Dlgs n. 127/2015, ha previsto la messa a disposizione in via sperimentale dal 1° gennaio 2022, da parte dell’Agenzia delle entrate per circa 2 milioni di contribuenti, oltre che delle bozze dei registri e delle liquidazioni periodiche dell’Iva, anche della bozza della dichiarazione annuale. Per quanto riguarda invece il secondo punto, nella documentazione consegnata al Parlamento nell’audizione svolta il 23 febbraio 2022 si segnalato l’avvio, in fase preliminare, di attività di verifica, per individuare le possibili anomalie presenti nelle platee di riferimento. Nell’audizione è anche spiegato come siano al vaglio soluzioni che consentirebbero un notevole accorciamento dei tempi di esecuzione delle analisi del rischio, alcune delle quali già in fase di sperimentazione. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha già predisposto un dettagliato piano delle attività da intraprendere per incrementare il numero delle lettere di compliance inviate ai contribuenti.
Passiamo ora al terzo punto: al riguardo, l’articolo 19-ter del Dl n. 152/2021 aveva introdotto le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti digitali riproducendo la norma dell’articolo 23 del Dl n. 124/2019 (abrogata in sede di conversione del citato decreto-legge) ed indicata dalla Commissione europea come riferimento per l’adempimento di questo traguardo con decorrenza primo gennaio 2023. Tale data è stata anticipata al 30 giugno 2022 dal Dl n. 36/2022, entrato in vigore il primo maggio 2022. Dunque, le sanzioni sono da inizio luglio già pienamente operative.
Riguardo al quarto punto, nella documentazione consegnata al Parlamento nell’audizione svolta il 23 febbraio 2022 è stato segnalato lo studio di modalità migliori per la pseudononimizzazione, volta a tutelare la privacy per consentire l’analisi dei dati generati attraverso l’interoperabilità delle fonti informative. In merito, il Governo stesso ha inviato al Garante della privacy un nuovo schema di decreto attuativo.
Passiamo ora all’ultimo punto, il quinto. Il 22 dicembre 2021 il Garante della privacy aveva espresso il proprio parere sullo schema di decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 683 della legge di bilancio n. 160/2019. Accogliendo le raccomandazioni del Garante, il Governo ha inviato un nuovo testo dello schema di decreto citato tenendo conto dei rilievi contenuti nel parere del Garante. Tale schema di decreto ministeriale sembra dare attuazione alle misure in materia di analisi del rischio prospettate dalla Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione pubblicata il 20 dicembre 2021, in attuazione del traguardo M1C1-101, e trasmessa all’Unione europea cui spetta l’individuazione delle misure da adottare per contrastare l’omessa fatturazione da attuare ai fini delle previsioni del punto cinque del traguardo M1C1-103. Il Dl n. 36/2022 ha inoltre previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti attualmente esonerati a far data dal 1° luglio 2022, (salvo che per i soggetti con redditi annuali sotto i 25mila euro, per i quali la previsione decorre dal 2024). La medesima disposizione introduce misure di rafforzamento dei controlli incrociati tra scontrini fiscali e incassi percepiti con moneta elettronica.
Pagamenti e fatturazione elettronica, in arrivo una lunga estate calda d’incroci di dati
Si cambia, proprio in concomitanza con l’arrivo dell’estate. Infatti, l’articolo 18 del Dl n. 36/2022, anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1). Inoltre, la norma estende, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25mila, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3).
Il comma 4, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.
fonte fiscooggi.it