È in consultazione pubblica, sul sito del dipartimento delle Finanze, lo schema di decreto legislativo che recepisce le modifiche apportate dalla direttiva Ue 2021/514 in tema di cooperazione e scambio automatico di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia potranno inviare contributi e osservazioni entro il prossimo 20 luglio, sia sull’intero contenuto della bozza di decreto che su specifiche parti della stessa.
La Direttiva in argomento, in particolare, è intervenuta sulle disposizioni contenute nella direttiva 2011/16 – più volte modificata nel corso degli anni, in considerazione della rapida espansione dell’economia digitale – da un lato, per migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l’estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall’altro, per ampliare l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.
Tanto premesso, con lo schema di Dlgs, che si compone, dal punto di vista della struttura normativa, di cinque Capi, che contengono complessivamente 19 articoli, tra cui i primi 15 recepiscono le modifiche, iniziano a prendere forma gli obblighi degli operatori in merito alle procedure di scambio automatico dei dati, che inizieranno ufficialmente, come previsto dalla stessa Direttiva, dal 1° gennaio 2023, con un primo scambio tra le amministrazioni interessate nel 2024.
Senza scendere nel dettaglio del corposo quadro normativo, il Dlgs, all’articolo:
- 1, delinea l’ambito di applicazione delle disposizioni che riguardano lo scambio automatico delle informazioni, raccolte dai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea
- 2, elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento
- 3, prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i “venditori esclusi” (sono tali, ad esempio, le società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2mila locazioni, o i soggetti per i quali ha intermediato meno di 30 locazioni, per corrispettivi totali fino a 2mila euro)
- 4, stabilisce le informazioni, che lo stesso gestore “obbligato” deve acquisire in relazione ai venditori, diversi da quelli esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche
- 5, disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore
- 6, disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all’acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma
- 7, prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse (le procedure di adeguata verifica devono essere svolte, ordinariamente, entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di comunicazione)
- 8, prevede che il gestore con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi (questi sono coloro che prestano almeno un’attività pertinente, come locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante lo stesso periodo
- 9, disciplina l’ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi (il gestore può affidare l’onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche a un soggetto terzo, sia esso prestatore di servizi o altro gestore di piattaforma. La responsabilità, tuttavia, in tali ipotesi, rimane in capo al gestore originario).
- 10, delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero
- 11, disciplina le informazioni che devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Tale disposizione distingue le informazioni che devono essere fornite dal gestore da quelle relative al venditore oggetto di comunicazione, a seconda che l’attività pertinente da questi svolta, sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.
- 12, introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e quello degli obblighi di comunicazione (il gestore della piattaforma è tenuto a inserire nei contratti con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se quest’ultimo non gli fornisce tutte le informazioni necessarie per l’espletamento degli obblighi di comunicazione dei dati, a seguito di due solleciti a vuoto, il profilo del venditore viene chiuso e allo stesso viene impedito di reiscriversi alla piattaforma; in alternativa, il gestore può trattenere il corrispettivo dovuto alla piattaforma fino a quando le informazioni non vengono fornite. Inoltre, se vi sono più gestori con obblighi di comunicazione con riferimento al medesimo venditore, ciascuno di essi è esonerato se può provare che la comunicazione è stata effettuata dall’altro. Se il gestore è tenuto agli obblighi in più di uno Stato membro, lo stesso può scegliere di adempiere agli obblighi in Italia, informando della scelta le autorità competenti degli altri Stati membri)
- 13, disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria
- 14, regola la procedura di registrazione unica di un “Gestore estero”
- 15, disciplina lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e le amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-Ue, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.
Lo schema di decreto legislativo, poi demanda, a provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che dovranno stabilire le modalità di comunicazione e dare attuazione a precise disposizioni.
Da ultimo, l’omessa comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione prevista dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, aumentata della metà se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione base è ridotta della metà.
fonte fiscooggi.it